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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 28.03.1996, Prot. N. 24693/93 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Exercitii ministerii sacerdotalis
Pubblicazione W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae, 377-382
IE 9 (1997) 815-816
Forum 7 (1996) 373-377
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Traduzioni angl., Association Internationale des Hautes Juridictions Administratives/International Association of Supreme Administrative Jurisdictions, Recueil de décisions/Selection of decisions, Paris 1997, 506-508
angl., W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae, 377-382
angl., Digest XIV, 1229-1231
angl., Forum 7 (1996) 373-377
Contenuto In decisis; recursus non admittitur; cessatio materiae contentionis.
Note Cf. etiam prot. n. 28531/97 CA.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC can. 1722
PB art. 123 § 1
Massime
1. Recursus hierarchicus qua talis coram competenti Curiae Romanae Dicasterio tantum respicere potest decisiones Episcopi tempore opportuno et servatis iure servandis impugnatas.
2. Cum litterae a competenti Curiae Romanae Dicasterio datae quoad rem intellegi nequeant nisi uti revocatio tam impugnatae decisionis eiusdem Dicasterii quam decisionis Episcopi recursu hierarchico impugnatae, nihil Signaturae Apostolicae superest quam recursum cessatum declarare ob defectum materiae contentionis ideoque non admittere ad disceptationem.
1. Il ricorso gerarchico in senso proprio di fronte al competente Dicastero della Curia Romana può riguardare soltanto le decisioni del Vescovo impugnate a tempo debito e con l’osservanza delle disposizioni da osservare per diritto.
2. Dal momento che la lettera del competente Dicastero della Curia Romana nel caso non possa essere compresa che come la revoca sia dell’impugnata decisione del medesimo Dicastero sia della decisione del Vescovo impugnata con il ricorso gerarchico, alla Segnatura Apostolica non resta che dichiarare cessato il ricorso per mancanza di materia del contendere e perciò non ammetterlo alla discussione.
Commenti D. Cito, IE 9 (1997) 816-817

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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