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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 03.12.2005, Prot. N. 35758/04 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Amotionis parochi
coram Mussinghoff
Pubblicazione IC 52/103 (2012) 237-242; W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 87-95
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Traduzioni angl.: W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 87-95; hisp., IC 52/103 (2012) 237-242
Contenuto De recursu adversus decretum reiectionis a Congressu latum. Recursus non admittitur ad disceptationem.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 56; 193; 201 § 2; 1510; 1740; 1741, n. 2; 1742-1744; 1744 § 2
Massime
1. Sufficit unam causam pro amotione demonstrare, quae quidem debet esse gravis, duratura et plene probata (cf. can. 193);
1. Per la rimozione è sufficiente che una causa sia dimostrata, che deve essere grave, duratura e pienamente provata (cf. can. 193);
2. Cursus terminorum utilium haudquaquam interrumpitur (cf. can. 201, § 2) quoties condicio salutis non impediat quominus parochus in procedura amotionis sufficienter agere valeat, uti ex commercio epistolari ante et post amotionem habito probari potest;
2. Il decorso dei termini utili non si interrompe (cf. can. 201, § 2) se la condizione di salute non impedisce che il parroco possa agire sufficientemente nella procedura di rimozione, come si può provare dalla corrispondenza epistolare avutasi prima e dopo la rimozione;
3. Litterae commendatae, quae de facto ad parochum, saltem ob eius neglegentiam, non perveniant atque Auctoritati ecclesiasticae a cursu publico remittantur, ipsae utcumque tamquam legitime notificatae censendae sunt (cf. ex analogia cann. 56 et 1510), etiam ad invitationem quod attinet ad acta inspicienda;
3. Le lettere raccommandate, che non giungano di fatto al parroco, almeno per la sua negligenza, e siano restituite dalle poste all’Autorità ecclesiastica, sono da ritenere comunque legittimamente notificate (cf. per analogia cann. 56 et 1510), anche ai fini dell’invito a venire ad esaminare gli atti;
4. Dummodo habeatur decretum amotionis latum nec postea revocatum, omnes actus posteriores Auctoritatis ecclesiasticae principio reguntur: «quod abundat non vitiat»;
4. Una volta che si dà il decreto di rimozione e non è revocato, tutti gli atti che l’Autorità ecclesiastica eventualmente pone dopo, sono retti dal principio “ciò che abbonda non vizia”;
5. Permanens parochi infirmitas de qua in can. 1741, n. 2, non solum ex attestatione medica verum etiam ex condicione salutis minus firma decursu procedurae amotionis a parocho iactata erui potest. Attestationibus medicis credendum non est quae non remanent in re medicinali, sed etiam criticas animadversiones proferunt ad amotionis proceduram quod attinet, seu de re in qua medicus peritus non est.

5. La permanente infermità del parroco de cui al can. 1741, n. 2, può essere provata non solo da certificato medico, ma pure dalle affermazioni sulla sua salute precaria che il parroco abbia preteso nel corso della procedura di rimozione. Non sono affidabili i certificati medici che oltrepassano la materia medica, esprimendo giudizi critici sulla procedura di rimozione, ossia su materia nella quale il medico non è perito.


Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini