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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 25.01.2019, Prot. N. 53106/17 CA


Parte attrice Rev.mus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Translationis
coram Sandri
Pubblicazione IC 60/120 (2020) 869-885
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Traduzioni hisp., IC 60/120 (2020) 869-885
Contenuto Non constare de violatione legis in procedendo et in decernendo.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 50-51; 190 § 1; 190 § 2; 522; 538 § 3; 1526; 1740-1747; 1740; 1742 § 1; 1748-1752; 1748; 1749; 1750; 1751 § 1; 1751 § 2
Christus Dominus 31b
Massime
1. Nominatio parochi ad certum tempus, cum facultativa sit, in singulis casibus explicita esse debet et numquam praesumi potest (ad rem memoratur sententia definitiva diei 7 novembris 2013, coram Monteiro Guimarães, prot. n. 45923/11 CA).
1. La nomina di un parroco a tempo determinato, dal momento che è facoltativa, deve essere menzionata esplicitamente nei singoli casi e non può mai presumersi (si menziona al riguardo la sentenza definitiva del 7 novembre 2013, coram Monteiro Guimarães, prot. n. 45923/11 CA).
2. Si translatio fit invito parocho, gravis requiritur causa (cf. can. 190 § 2).
2. Se il trasferimento avviene con la contrarietà del parroco, si richiede una grave causa (cf. can. 190 § 2).
3. Necessitas vel utilitas (cf. can. 1748) fundamentum obiectivum habere debet, quod constare debet ex actis. Insuper proportionata esse debet requisitae stabilitati in officio parochi, quam animarum cura requirit. Non sufficit quaedam ratio generalis, sed indicari debet bonum per translationem obtinendum (ita sonat memorata sententia definitiva diei 7 novembris 2013). Violatio proinde legis in decernendo non probatur si inter rationes translationis habentur bonum animarum vel Ecclesiae necessitas aut utilitas, cum hae rationes translationem legitimam reddere possint.
3. La necessità o l’utilità (cf. can. 1748) deve avere un fondamento oggettivo, che deve risultare dagli atti. Dev’essere inoltre proporzionata alla stabilità richiesta nell’ufficio di parroco, stabilità che richiede la cura delle anime. Non è sufficiente una qualche ragione generica, ma si deve indicare il bene che deve essere ottenuto attraverso il trasferimento (così suona la già menzionata sentenza definitiva del 7 novembre 2013). Non è provata perciò la violazione della legge in decernendo se tra le ragioni per il trasferimento si trovano il bene delle anime o la necessità o utilità della Chiesa, perché queste ragioni possono rendere legittimo il trasferimento.
4. In translatione parochorum plerumque de bono paroeciae ad quam agitur. Attento tamen quod can. 1748 directe hac de re, seu de paroecia ad quam, haud cavet, etiam bonum paroeciae a qua non est excludendum.
4. Nel trasferimento dei parroci è per lo più coinvolto il bene della parrocchia di destinazione. Tuttavia dal momento che il can. 1748 direttamente di questo, ossia della parrocchia di destinazione non tratta, anche il bene della parrocchia di partenza non si può escludere.
5. De amotione, nomine translationis tecta, non agitur si ex actis constat parochum ministerium suum rite atque impense et diligenter adimplere.
5. Non si tratta di rimozione nascosta sotto il nome di trasferimento se dagli atti consta che il parroco adempie il suo ministero debitamente e operosamente e diligentemente.
6. Translatio parochi, expleto septuagesimo quinto aetatis suae anno, aliquatenus mira est, at circumstantia haec ad opportunitatem translationis, non autem ad eiusdem legitimitatem attinet (in casu parochus, expleto septuagesimo quinto aetatis suae anno, renuntiationem officio offerre recusavit, utpote, uti ipse confessus est, optima valetudine affectus).
6. Il trasferimento di un parroco settantacinquenne è cosa abbastanza rara, ma questa circostanza attiene alla opportunità, non alla legittimità del trasferimento (nel caso il parroco, compiuti settantacinque anni, si rifiutò di presentare la rinuncia all’ufficio, in quanto – come lui stesso ha confessato – godeva di ottima salute).
7. Quoad bonum paroeciae ad quam, legitimitas translationis haud inficitur obiectionibus de opportunitate parochum aetate provectum transferendi, vel de tempestivitate provisionis necnon de novitate decisionis; nam prima attinet ad discretionem, de qua in iudicio contentioso administrativo videndum non est; tempestivitas ex actis elucet ex nuper ingravescente necessitate pastorali; novitas in praxi dioecesana argumentum non est illegitimitatis, cum provisio de qua sit singularis.
7. In relazione al bene della parrocchia di destinazione, la legittimità del trasferimento non è toccata da obiezioni che attengano all’opportunità di trasferire un parroco anziano, alla tempestività del provvedimento e alla inusualità della decisione. Infatti, la prima obiezione riguarda la discrezionalità, della quale nel giudizio contenzioso amministrativo non si deve giudicare; la tempestività emerge dagli atti per la attualmente aggravatasi necessità pastorale; l’inusualità nella prassi diocesana non è motivo di illegittimità, essendo il provvedimento in oggetto singolare.
8. Quoad bonum paroeciae a qua, Episcopus firmiter et iam a tempore insuspecto supprimere paroeciam per unionem extinctivam cum paroecia finitima eiusdem vici exoptavit, ad vitam pastoralem corroborandam et in unum coniungendam: quae est ratio translationis.8. Riguardo al bene della parrocchia di partenza, il Vescovo ha sempre perseguito con fermezza e da tempo non sospetto la soppressione della parrocchia per unirla a quella vicina dello stesso paese, al fine di rafforzare la vita pastorale e unificarla: e questa è la ragione del trasferimento.
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Commenti R. Rodríguez-Ocaña, «El traslado de párrocos», IC 60/120 (2020) 887-898


Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini