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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 03.05.1995, Prot. N. 24388/93 CA


Parte attrice X et Y
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Reductionis ecclesiae in usum profanum
Pubblicazione W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae, 503-513
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Traduzioni angl., W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae, 503-513
it., G. Parise, La giurisprudenza, 373-377
Contenuto Causa admittitur ad disceptationem.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 515 § 2; 1222 § 2
Massime
1. Ii tantum qui – vel directe vel per procuratorem legitime constitutum – coram competenti Curiae Romanae Dicasterio egerunt postea provocare queunt ad Signaturam Apostolicam adversus actus administrativos singulares ab eodem Dicasterio sive latos sive probatos.
1. Solo chi ha agito – direttamente o per il tramite di un procuratore legittimamente costituito – presso il competente Dicastero della Curia Romana, può poi ricorrere alla Segnatura Apostolica contro gli atti amministrativi singolari dallo stesso Dicastero emanati o approvati.
2. Iusta causa pro unione paroeciarum esse potest numerus decrescens fidelium in pago necnon minor copia sacerdotum in dioecesi.
2. Giusta causa per l’unione di parrocchie può essere la diminuzione di fedeli in zona e di sacerdoti in diocesi.
3. Iura, de quibus sermo est in can. 1222, § 2, non praesumuntur, sed de eorum concessione vel admissione ex parte competentis auctoritatis ecclesiasticae legitime constare debet.
3. I diritti dei quali si fa parola nel can. 1222, § 2, non si presumono ma deve legittimamente constare della loro concessione o ammissione da parte della competente auctorità ecclesiastica.
4. Detrimentum, de quo in canone 1222, § 2, videtur praesertim damnum oriturum ex ipso facto quod ecclesia ad cultum divinum non amplius adhibebitur, non autem ex reactione impropria adversus idem factum.
4. Il danno, di cui al canone 1222, § 2, è soprattutto il danno che si produrrà dallo stesso fatto che la chiesa non sarà più adibita al culto pubblico, non invece il danno che si produrrà dalla impropria reazione avverso lo stesso fatto.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini