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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 04.05.1996, Prot. N. 23737/92 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Impedimenti ab ordinibus sacris exercendis et sustentationis
coram Davino
Pubblicazione W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae, 383-387
Forum 7 (1996) 379-383
IDE 108 (1997) II, 15-20
IE 9 (1997) 595-597
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Traduzioni angl., W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae, 383-387
angl., Digest XIV, 950-953
Forum 7 (1996) 379-383
Contenuto Non constare de violatione legis.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 236; 252 § 1; 256 § 1; 384; 473 § 2; 780; 1008; 1041, n. 1; 1044 § 2, n. 2; 1319 § 1; 1454; 1579 § 1
Massime
1. Deordinata agendi ratio in re sexuali non necessario nec semper repetenda est ex mentali infirmitate vel defectu ita ut numquam sermo fieri possit de morali responsabilitate vel gravi culpa, sed singulis in casibus, omnibus considerandis pensatis, iudicium ferendum est. Immo etiam cum persona infirmitate psychica affligitur, eidem manet obligatio gravis adhibendi pro viribus omnia media licita ad sese curandam et deordinatos actus in re sexuali evitandos.
1. Il comportamento sessuale disordinato non è né necessariamente né sempre da ascrivere a una malattia o a un difetto mentale così che non sarebbe mai possibile parlare di responsabilità morale o grave colpa, ma il giudizio deve essere dato nei singoli casi, dopo aver valutato tutte le cose da considerare. Anzi, anche se la persona è afflitta da infermità psichica, le permane il grave obbligo morale di usare, per quanto glielo consentono le sue forze, tutti i mezzi leciti per curarsi e per evitare gli atti sessuali disordinati.
2. Ministerium de quo in can. 1041, n. 1 non postulat unam sacramentorum celebrationem sed et insuper requirit ut muneri docendi et regendi satis fiat. In hac provincia, sua vice, vox «rite» idem sonat ac iuxta normas, quae normae non tantum rituales considerandae veniunt sed illae omnes quae exercitium trium munerum regunt. Ex infirmitate psychica (cf. can. 1041, n. 1) scatere potest inhabilitas ad ministerium «rite» implendum sive agatur de munere docendi, sive sermo sit de munere sanctificandi vel regendi. Una debet esse causa, seu infirmitas psychica, diversimode vero intelligi potest et debet, quandoque, argumentum vocis «rite» prout de uno vel altero elemento ministerii agatur.
2. Il concetto di ministero di cui al can. 1041, n. 1 non comprende solo la celebrazione dei sacramenti, ma richiede anche che siano adempiuti i compiti di insegnare e reggere. In questo ambito, a sua volta, l’avverbio «rite» significa “secondo le norme”, le quali non sono solo quelle rituali, ma tutte quelli che reggono l’esercizio dei tre compiti. Da una infermità psichica può derivare l’inabilità a adempiere il ministero «rite» sia che si tratti del compito di insegnare sia che si tratti del compito di santificare o di reggere. La causa deve essere una, ossia l’infermità psichica, però il significato dell’avverbio «rite» può essere inteso in modo diverso, e talvolta si deve intenderlo in modo diverso, a seconda che si tratti di uno o dell’altro elemento del ministero.
3. Clerici qui contra sextum Decalogi praeceptum cum minore deliquerunt, certis in adiunctis inhabiles ad ministerium (cf. can. 1041, n. 1) haberi possunt non quia immoralia patraverunt, sed quia eorum agendi ratio signum esse potest alicuius mentalis deordinationis vel gravis mentis perturbationis.
3. I chierici che abbiano commesso un delitto contro il sesto comandamento con minori, in certe circostanze possono essere considerati inabili al ministero (can. 1041, n. 1), non perché hanno commesso delle cose immorali, ma perché il loro comportamento può essere segno di una disordine mentale o di una grave perturbazione della mente.
4. Non sufficit ad rem diagnosis circa aliquam infirmitatem, uti s.d. «ephebophiliam» seu impulsum sexualem erga adulescentes; videndum est de gravitate infirmitatis, de eius effectu in sacerdotem eiusque ministerium, de exitu therapiae peractae, de mediis adhibitis ad effectus infirmitatis limitandos.
4. Non basta al riguardo la diagnosi di una infermità (per esempio, efebofilia, ossia impulso sessuale verso adolescenti); si deve giudicare della gravità della infermità, dei suoi effetti sul sacerdote e sul suo ministero, dell’esito della terapia applicata, dei mezzi usati per limitare gli effetti della infermità.
5. Iudicium ad rem proferre non peritorum est sed unius Episcopi qui, consultis quidem peritis, ceterisque adiunctis serio pensatis (cf. can. 1579, § 1), ad conclusionem legitime pervenire potest.
5. Il giudizio al riguardo non spetta ai periti, ma al solo Vescovo che, consultati appunto i periti e valutate seriamente le altre circostanze (cf. can. 1579, § 1), può così pervenire legittimamente alla conclusione.
6. Competens Curiae Romanae Dicasterium legem in decernendo non violavit impedimentum de quo in can. 1044, § 2, n. 2 confirmans, quia in casu constat, 1) voto periti perpenso, de infirmitate recurrentis in concreto casu expensa; 2) de gravitate adhibendarum cautionum, quae bonam spem angustis quidem limitibus circumscribunt; 3) de confirmatione, eaque gravi, Episcopi decisionis in rebus quae postea acciderant (in casu sacerdotis imprudentia, qui neglexit et mandatum Episcopi et praeceptum medicorum a curis).
6. Il competente Dicastero della Curia Romana non ha violato la legge in decernendo confermando l’impedimento di cui al can. 1044, § 2, n. 2, perché nel caso consta, 1) dopo aver valutato il voto del periti, dell’infermità del ricorrente rilevata nel caso concreto; 2) della gravità delle cautele da usare, le quali circoscrivono in limiti per la verità molto angusti la buona speranza; 3) della conferma, e grave, della decisione del Vescovo dagli eventi che in seguito accaddero (nel caso l’imprudenza del sacerdote, che non osservò il comando del Vescovo e il precetto dei medici curanti).
Commenti D. Cito, IE 9 (1997) 597-599
J. Punderson, in W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae, 383 nota 1

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini