Università Facoltà di Diritto Canonico www.iuscangreg.itCIC1983CCEODiritto per la Chiesa latinaDiritto orientaleDiritto particolareDiritto proprio / statutiFonti storicheGiurisprudenza STSAAccordi internazionaliSiti webLetteraturaPeriodica de re canonicaBibliografia canonisticaMotori di ricercaLinklistMappa sitoDocentiNoti professori del XX secolo
Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 04.05.1996, Prot. N. 24388/93 CA


Parte attrice X et Y
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Reductionis ecclesiae in usum profanum
coram Agustoni
Pubblicazione W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae, 514-528
IE 10 (1998) 196-203
Forum 7 (1996) 359-371
IDE 108 (1997) II, 3-7
Download
Traduzioni angl., W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae, 514-528
angl., Digest XIV, 1101-1109
angl., Forum 7 (1996) 359-371
it., G. Parise, La giurisprudenza, 377-384
Contenuto Non constare de violatione legis in decernendo.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 1222 § 1; 1222 § 2
Massime
1. Deficiente nota evidentiae, Signaturae Apostolicae Congressus nequit reicere recursum (in casu agebatur de haud manifesta causa gravi de qua in can. 1222, § 2).
1. Se manca l’evidenza, il Congresso della Segnatura Apostolica non può rigettare il ricorso (nel caso si trattava della non manifesta grave causa di cui al can. 1222, § 2).
2. In processu contentioso administrativo viam ad solvendum dubium pandit principium quo reguntur controveriae contentiosae, etiam administrativa via definiendae, scilicet: «onus probandi incumbit ei qui asserit» (can. 1526, § 1).
2. Nel processo contenzioso amministrativo apre la strada alla soluzione del dubbio il principio che regge le controversie contenziose, anche quelle da risolvere per la via amministrativa, ossia: «L’onere di fornire le prove tocca a chi asserisce» (can. 1526, § 1).
3. Littera legis (cf. can. 1222) confirmat facultatem Episcopi dioecesani reducendi ecclesias ad usum profanum non sordidum; inde usus legitimus facultatis pendet a gravitate causarum ob quas ad reductionem deveniendum est. Causae ergo a lege requiruntur graves, nec gravissimae: excluduntur igitur nugae vel causae quae suapte natura graves haberi nequeunt, dum e contra gravitas causae, etsi apparenter levi innititur fundamento, diversimode aestimari potest si diligenter considerentur circumstantiae vel loci, vel rei oeeonomicae vel personarum, quae Episcopo dioecesano apprime innotescunt: re quidem vera quaestio est facti.
3. Il testo di legge (cf. can. 1222) conferma la facoltà del Vescovo diocesano di ridurre le chiese ad uso profano non sordido; quindi l’uso legittimo di questa facoltà dipende dalla gravità delle cause per le quali si addiviene alla riduzione. Le cause quindi richieste dalla legge sono gravi, non gravissime: si escludono perciò le cause frivole o le cause che per loro natura non possono considerarsi gravi, mentre al contrario la gravità della causa, anche se apparentemente basata su un fondamento lieve, può essere stimata in modo diverso se si considerano diligentemente le circostanze di luogo o di carattere economico o di persone, circostanze che sono conosciute innanzitutto dal Vescovo diocesano: in realtà la vera questione è per l’appunto di fatto.
4. Gravis causa de qua in can. 1222, § 2 naturae oeconomicae esse potest (in casu conservatio trium ecclesiarum intolerabile onus oeconomicum novae paroeciae imponeret; nam nova paroecia inde ab erectione ingenti aere alieno gravatur; hinc venditio harum ecclesiarum confestim efficax subsidium necessitatibus urgentioribus
novae paroeciae praestat, quod secus prorsus deficeret).
4. La grave causa di cui al can. 1222, § 2 può essere di natura economica (nel caso la conservazione di tre chiese imporrebbe alla nuova parrocchia un intollerabile onere economico; la nuova parrocchia infatti fin dalla sua erezione è gravata da un ingente debito; la vendita di queste chiese conferisce da subito un efficace aiuto alle più urgenti necessità della nuova parrocchia, che in caso contrario né più né meno soccomberebbe).
Commenti C. Gullo, «Brevi note sulla gravità della “causa” necessaria per ridurre la chiesa ad uso profano», IDE 108 (1997) II, 7-11

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini