Università Facoltà di Diritto Canonico www.iuscangreg.itCIC1983CCEODiritto per la Chiesa latinaDiritto orientaleDiritto particolareDiritto proprio / statutiFonti storicheGiurisprudenza STSAAccordi internazionaliSiti webLetteraturaPeriodica de re canonicaBibliografia canonisticaMotori di ricercaLinklistMappa sitoDocentiNoti professori del XX secolo
Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Secretarii del 18.10.2013, Prot. N. 48213/13 CA


Parte attrice Rev.dus N.
Parte convenuta Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus
Oggetto Amotionis ab officio cancellarii
Pubblicazione Apoll 88 (2015) 420-421
Download
Traduzioni it., Apoll 88 (2015) 422-423
Contenuto Recursum in limine reicitur.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CCEO can. 255
Massime
1. Episcopus eparchialis ad normam can. 255 cancellarium libere ab officio amovere potest (in casu sententia definitiva coram Echeverria diei 3 decembris 2005, prot. n. 33236/02 CA, n. 7 adducitur: «Episcopus libere potest amovere ab aliquibus officiis, quae specialem fiduciam personalem secumferunt, qualia sunt officia cancellarii et notarii. Quamquam “libere” non idem significat ac “arbitrarie”, lex intendit ut Episcopus possit disponere de personis fungentibus his muneribus etiam propter difficultates mere personales»).
1. Il Vescovo eparchiale a norma del can. 255 può rimuovere dall’ufficio liberamente il cancelliere (nel caso è addotta la sentenza definitiva coram Echeverria del 3 dicembre 2005, prot. n. 33236/02 CA, n. 7: «Il Vescovo può liberamente rimuovere da alcuni uffici, che comportano una speciale fiducia personale, quali gli uffici di cancelliere e di notaio. Benché la clausola “liberamente” non significhi “arbitrariamente”, la legge intende che il Vescovo possa disporre delle persone che svolgono quegli uffici anche per difficoltà meramente personali»).
2. Iuxta iurisprudentiam sufficit, ut saltem una ex causis adductis vera sit, quam ob rem asserta violatio legis in decernendo haudquaquam sustinetur.
2. Secondo la giurisprudenza basta che almeno una delle cause addotte sia vera, così che non si sostenga assolutamente una violazione della legge in decernendo.
 tedesco - francese - portoghese
Commenti C. Begus, «Adnotationes in Decreta», Apoll 88 (2015) 425-438

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini