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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Secretarii del 19.02.2014, Prot. N. 48563/13 CA


Parte attrice Rev.dus Ordinarius [X]
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Praecepti
Pubblicazione ME 131 (2016) 21-23; W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 241-246
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Traduzioni angl.: W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 241-246; it., ME 131 (2016) 24-26
Contenuto Recursum in limine reicitur.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 223; 835 § 2
Massime
1. Ad examen peritale usque urgendum non omnis qualiscumque dispositio presbyteris dioecesanis praecipi potest, sed tantummodo quae ad normam iuris sit et rei urgendae proportionata (cf. sententia definitiva coram Pompedda diei 6 maii 2000, n. 12, prot. n. 29240/98 CA).
1. Per urgere un esame peritale non si può imporre qualsiasi disposizione ai presbiteri diocesani, ma solo disposizioni che siano a norma del diritto e proporzionate alla cosa da urgere (cf. sentenza definitiva coram Pompedda, 6 maggio 2000, n. 12, prot. n. 29240/98 CA).
2. Presbyteri utique munus sanctificandi sub Episcopi auctoritate exercent (cf. can. 835, § 2), sed eius potestas moderandi exercitium muneris sanctificandi haudquaquam aequari potest potestati illud exercitium coarctandi vel tollendi, «nisi ad normam iuris, speciatim quod attinet ad facultates ipsa lege universali concessas» (decretum Congressus diei 13 iunii 2008, prot. n. 38962/06 CA), nempe publicam celebrationem eucharistici sacrificii.
2. I presbiteri certo esercitano la funzione di santificare sotto l’autorità del Vescovo (cf. can. 835, § 2), ma la sua potestà di regolare l’esercizio della funzione di santificare non può essere equiparata alla potestà di limitare quell’esercizio o eliminarlo, «a meno che ciò avvenga a norma del diritto, soprattutto per le facoltà concesse dalla stessa legge universale» (decreto del Congresso, 13 giugno 2008, prot. n. 38962/06 CA), naturalmente la pubblica celebrazione del sacrificio eucaristico.
3. Invocatum praescriptum can. 223 ad exercitium iuris via administrativa tollendum pluries improbatum est (cf. sententia definitiva coram Grocholewski, diei 28 aprilis 2007, n. 14, prot. n. 37937/05 CA).
3. Più volte è stato disapprovato che si invochi il prescritto del can. 223 per togliere per via amministrativa l’esercizio di un diritto (cf. sentenza definitiva coram Grocholewski, 28 aprile 2007, n. 14, prot. n. 37937/05 CA).
 tedesco - francese - portoghese
Commenti C. Begus, «Commento / Note - Decretum n. 48563/2013 CA», ME 131 (2016) 27-36

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini