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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Secretarii del 18.12.2012, Prot. N. 47312/12 CA


Parte attrice Rev.dus N.
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Revocationis facultatum
Pubblicazione J 76 (2016) 276; 278; W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 217-221
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Traduzioni angl.: W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 217-221; J 76 (2016) 277; 279
Contenuto Recursum in limine reicitur.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC can. 271 § 3
Directorium Oecumenicum art. 132 §§ 1-2
Massime
1. Praescriptum can. 271, § 3 iuxta probatam doctrinam etiam Ordinariatus militares respicit, cui proinde Ordinario agnoscitur facultas ad normam iuris denegandi licentiam seu consensum ulterioris commorationis et exercitii ministerii sacerdotalis intra fines suae iurisdictionis.
2. Actus graviores disciplinae ecclesiasticae adversi iustam causam constituunt de qua in can. 271, § 3 (in casu agebatur de attentata communione eucharistica [cf. art. 132 Directorii Oecumenici] deque participatione activa in quodam ritu ordinatorio).
3. Ad aequitatem naturalem de qua in can. 271, § 3 spectat quod clericus dimissus de facto solummodo post aliquod tempus salarium amisit.
4. Decretum de quo in can. 271, § 3 non est poenale, quin excludatur, si et quatenus, processus poenalis instituendus (in casu actus graviores disciplinae ecclesiasticae adversi causam exstiterunt dimissionis ab Ordinariatu militari).
1. Il prescritto del can. 271, § 3 secondo la provata dottrina si applica anche agli Ordinariati militari, al cui Ordinario pertanto si riconosce la facoltà di negare a norma del diritto la licenza o il consenso all’ulteriore dimora e esercizio del ministero sacerdotale entro i confini della sua giurisdizione.
2. Atti alquanto gravi contrari alla disciplina ecclesiastica costituiscono la giusta causa di cui al can. 271, § 3 (nel caso si trattava di attentata comunione eucaristica [cf. art. 132 del Direttorio Ecumenico] e della partecipazione attiva ad un certo rito di ordinazione).
3. Riguarda l’equità naturale di cui al can. 271, § 3 il fatto che il chierico dimesso solo dopo un po’ di tempo abbia perso il suo salario.
4. Il decreto di cui al can. 271, § 3 non è penale, senza escludere che si debba istituire eventualmente un processo penale (nel caso atti alquanto gravi contrari alla disciplina ecclesiastica furono causa della dimissione dall’Ordinariato militare).
 tedesco - francese - portoghese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini