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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Secretarii del 11.07.2013, Prot. N. 47709/B/13 CA


Parte attrice Rev.dus N.
Parte convenuta Congregatio pro Gentium Evangel
Oggetto Incardinationis
Pubblicazione J 76 (2016) 272; 274;W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 235-239
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Traduzioni angl.: W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 235-239; J 76 (2016) 273; 275
Contenuto Recursum in limine reicitur.
Note Cf. etiam Prot. n. 47709/A/13 CA
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 15 § 2; 57; 201 § 2; 270
LP art. 34 § 1; art. 74 § 1
Massime
1. Haud remittunt in terminos, ad recursum contentiosum administrativum proponendum quod attinet, litterae Superioris hierarchici quae de recursus hierarchici obiecto sileant (in casu, recursu hierarchico adversus denegatam excardinationem interposito, competens Curiae Romanae Dicasterium generica invitatione in dioecesim regrediendi litteras foras dedit).
2. Ignorantia legis (cf. can. 15, § 2) haud admittitur (cf. can. 201, § 2), si recurrens studiis iuris canonici diu incubuit (in casu, per sex annos).
3. Extrema penuria cleri haud est causa arbitraria denegatae excardinationis, sed gravis (cf. can. 270).
1. Non rimette in termini, relativamente alla proposizione del ricorso contenzioso amministrativo, la lettera del Superiore gerarchico la quale ometta di trattare dell’oggetto del ricorso gerarchico (nel caso, interposto ricorso gerarchico contro la negata escardinazione, il competente Dicastero della Curia Romana inviava una lettera generica di invito a tornare in diocesi.
2. L’ignoranza della legge (cf. can. 15, § 2) non si ammette (cf. can. 201, § 2), se il ricorrente ha studiato a lungo il diritto canonico (nel caso, sei anni).
3. L’estrema povertà di clero non è motivo arbitrario per negare l’escardinazione, ma costituisce causa grave (cf. can. 270).
 tedesco - francese - portoghese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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