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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 27.02.2014, Prot. N. 47418/12 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Amissionis officii parochi
Pubblicazione IE 27 (2015) 643-645; W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 231-234
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Traduzioni angl.: W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 231-234; it., IE 27 (2015) 643-645
Contenuto Reiectio in limine confirmatur.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 153 § 3; 156; 184 § 1; 186; 522; 538 § 1; 1740-1747
LP 76 § 1, n. 3
Massime
1. Cum cuiuslibet officii provisio scripto consignetur oporteat (cf. can. 156) necnon promissio alicuius officii nullum pariat iuridicum effectum (cf. can. 153, § 3), minime probatur collatio officii, post lapsum praefiniti temporis, oraliter vel tacite facta.
1. Dal momento che è necessario che la provvista di qualsiasi ufficio sia data per iscritto (cf. can. 156) e che la promessa di un ufficio non produce alcun effetto giuridico (cf. can. 153, § 3), il conferimento verbale o tacito dell’ufficio dopo la scadenza, non è provata.
2. Per explicitam mentionem praescriptorum cann. 184, § 1, 186, 522 et 538, § 1, scripto intimata amissione officii parochi ob lapsum praefiniti temporis, pro certo habetur quod procedura in parocho amovendo in casu non est observanda.
2. Con l’intimazione scritta della perdita dell’ufficio di parroco per scadenza attraverso la menzione esplicita dei prescritti dei cann. 184, § 1, 186, 522 et 538, § 1, per certo si ha che nel caso non deve essere osservata la procedura per la rimozione del parroco.
3. Non exstat lex, quae parochi ad tempus determinatum nominati elapso termino statuto ius in officio permanendi sanciat.
Cf. etiam maximae prot. n. 47418/12 CA - DS
3. Non esiste legge che sancisca il diritto di un parroco nominato a tempo determinato a permanere dopo la scadenza nell’ufficio.
Cf. pure massime prot. n. 47418/12 CA - DS
 tedesco - spagnolo - francese
Commenti J. Canosa, «La rilevanza ecclesiale della certezza del diritto», IE 27 (2015) 646-652
F. Puig, «Stabilità e continuità del titolare dell’ufficio parrocchiale», IE 27 (2015) 653-662

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini