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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 28.02.2002, Prot. N. 31547/00 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Diocesi Salisburgen.
Oggetto Amotionis et incardinationis; diffamationis; iurium oeconomicorum; damnorum
Pubblicazione W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae, 327-340
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Traduzioni angl., W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae, 327-340
Contenuto Recursus non admittitur ad disceptationem.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 50; 51; 128; 193 §§ 3-4; 220; 682 § 2; 687; 1390 §§ 2-3
Massime
1. Condicio religiosi clerici, qui ad normam can. 693 ab Episcopo ad experimentum receptus est, precaria exstat seu ad nutum, id est ad prudentem discretionem eiusdem Episcopi, adeo ut sufficit iusta causa sive ad eum removendum ab officio dioecesano (cf. cann. 193 §§ 3-4 et 682 § 2) sive ad eum recusandum seu ad incardinationem denegandam.
2. Nullo modo probatur verum ius clerici religiosi ad experimentum ad normam can. 693 recepti ut sive ante amotionem ab officio sive ante recusatam incardinationem ad rem audiatur (cf. can. 50);
3. Decisio Episcopi, per supplementum a Dicasterio Curiae Romanae competenti iussum probata, motiva summarie exprimere censenda est ad normam can. 51.
4. Ad controversiam de diffamatione praecavendam expedit ut Episcopus supplementum omnibus personis et officiis, quibus prius decretum, quod contenditur famam laesisse, intimatum fuerat, notificandum curet.
5. Si et quatenus Dicasterium Curiae Romanae competens de iuribus patrimonialibus non egerit, ob defectum sive petitionis sive recursus legitime propositi, deest praesuppositum ut Signatura Apostolica in contentioso administrativo de eadem re videat. Recurrens iure suo, si et quatenus, coram competenti tribunali iurisdictionis ordinariae utatur.
1. La condizione del chierico religioso, che a norma del can. 693 è accolto in prova da un Vescovo, è precaria ovvero a discrezione, cioè a prudente discrezione dello stesso Vescovo, così che una giusta causa è sufficiente sia per la rimozione da un ufficio diocesano (cf. cann, 193 §§ 3-4 e 682, § 2) sia per ricusarlo ovvero negargli la incardinazione.
2. Non esiste alcun vero diritto del chierico religioso accolto per prova a norma del can. 693 perché sia udito prima della rimozione da un ufficio o prima della negazione della incardinazione (cf. can. 50).
3. La decisione del Vescovo, approvata dal competente Dicastero della Curia Romana che ordini un supplemento [alla medesima decisione], si deve ritenere provvista di motivazione sommaria a norma del can. 51.
4. Per evitare una controversia in tema di diffamazione, conviene che il Vescovo faccia notificare il supplemento a tutte le persone e uffici, ai quali la decisione, che si contende abbia leso la fama, era stata notificata.
5. Se e per quanto il competente Dicastero della Curia Romana non abbia trattato dei diritti patrimoniali, sia perché non richiesti sia perché richiesti con ricorso illegittimamente proposto, viene meno il presupposto perché la Segnatura Apostolica nel contenzioso amministrativo veda della materia. Il ricorrente, se e per quanto, usi del suo diritto di fronte al competente tribunale ordinario.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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