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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 30.04.2005, Prot. N. 34723/03 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Amotionis parochi
coram Cacciavillan
Pubblicazione J. Fürnkranz, Effizienz der Verwaltung und Rechtsschutz im Verfahren. Can. 1739 in der Dynamik der hierarchischen Beschwerde, Paderborn 2014, 351-366
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Traduzioni germ, J. Fürnkranz, Effizienz der Verwaltung und Rechtsschutz im Verfahren. Can. 1739 in der Dynamik der hierarchischen Beschwerde, Paderborn 2014, 351-366
Contenuto Non constat de violatione legis in procedendo vel in decernendo.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 1739; 1740; 1741, n. 1; 1741, n. 3; 1741, n. 5; 1742-1747
Regolamento Generale della Curia Romana art. 135, n. l
Massime
1. Cum vera damnositas vel saltem inefficacia ministerii pastoralis adsit, Administrationis ecclesiasticae est proceduram administrativam amotionis a paroecia ad normam cann. 1740-1747 instaurationi processus poenalis praeferre, quamvis in casu rationes pro utroque processu adsint.
1. Se si dia una reale dannosità o almeno inefficacia del ministero pastorale, è prerogativa dell’Amministrazione ecclesiastica scegliere la procedura amministrativa di rimozione dalla parrocchia a norma dei cann. 1740-1747 piuttosto dell’instaurazione di un processo, pur in presenza dei presupposti per entrambi i procedimenti.
2. Competens Dicasterium Curiae Romanae, utpote Superior hierarchicus, ad normam can. 1739 subrogare valet decretum quo Episcopus parochum amoverat, amotionis quoque causam immutando; quo in casu nulla lex expresse requirit, ut in eiusmodi casu subrogationis omnia et singula praescripta cann. 1742-1747 denuo serventur.
2. Il competente Dicastero della Curia Romana, in qualità di Superiore gerarchico, può a norma del can. 1739 surrogare il decreto con il quale il Vescovo ha rimosso un parroco, cambiando anche la causa [di rimozione]; in questo caso non vi è alcuna legge che richieda espressamente che in questi casi di surrogazione si debbano osservare di nuovo tutti e singoli i prescritti dei cann. 1742-1747.
3. Substantia procedurae cann. 1742-1747 statutae in subrogatione certo legitime servatur si:
a) Dicasterium novas probationes admittit, novis amotionis causis iam ante decreti subrogati emanationem parocho amoto notis;
b) ius acta inspiciendi atque impugnationes in relatione scripta colligendi parocho agnoscitur;
c) Episcopus rem cum duobus parochis de quibus in can. 1742, § 1 perpendit.
3. La sostanza della procedura stabilita nei cann. 1742-1747 è certamente legittimamente osservata nella surrogazione se:
a) il Dicastero ammette nuove prove, mentre le nuove cause di rimozione erano già note al parroco rimosso già prima dell’emanazione del decreto surrogato;
b) si riconosce al parroco il diritto di esaminare gli atti e di raccogliere in una relazione scritta le inpugnazioni;
c) il Vescovo valuta la cosa con i due parroci di cui al can. 1742, § 1.
4. Violatione legis in procedendo non laborare non censetur amotionis subrogatio si inspectio novorum actorum per summarium peragitur, ratione habita sive praecedentis inspectionis sive recursus parochi ad magistratus civiles sive motivorum quibus nititur ipsa actorum inspectio in iudiciis.
4. Non si ritiene che sia affetto da violazione di legge in procedendo non la surrogazione di una rimozione se l’esame degli atti avviene attraverso il sommario, tenuto conto sia del precedente esame sia dei ricorsi del parroco all’autorità giudiziaria civile sia dei motivi sui quali si fonda lo stesso esame degli atti nei giudizi.
5. Praescripto can. 1739 spectato, s.d. reformatio in peius in recursu hierarchico definiendo haud excluditur, iusta tamen de causa atque nullo potestatis abusu intercedente (in casu parochus ob causam de qua in can. 1741, n. 5 amotus, post recursum hierarchicum ob causas de quibus in can. 1741, nn. 1 et 3 evasit).
5. Considerato il prescritto del can. 1739, la cosiddetta reformatio in peius nella definizione del ricorso gerarchico non è esclusa, purché vi sia una giusta causa e sia escluso qualsiasi abuso di potere (nel caso un parroco rimosso per il motivo di cui al can. 1741, n. 5, dopo tutto il procedimento si vide rimosso per i motivi di cui al can. 1741, nn. 1 et 3).
6. Lato decreto, quo ad normam can. 1739 parochi amotio illegitima declarata est, Auctoritatis administrativae ius est suspendendi, revocandi, subrogandi vel emendandi decretum suum.
6. Emanato il decreto, con il quale a norma del can. 1739 la rimozione di un parroco è stata dichiarata illegittima, è diritto dell’ Autorità amministrativa sospendere, revocare, surrogare o emendare il suo decreto.
7. Recursu vel extra terminum peremptorium utilem proposito, Dicasterium Curiae Romanae adhuc motu proprio de eo videre potest.
7. Anche se il ricorso è proposto fuori del termine utile perentorio, il Dicastero della Curia Romana può ancora trattarlo e definirlo motu proprio.
Commenti J. Fürnkranz, Effizienz der Verwaltung und Rechtsschutz im Verfahren. Can. 1739 in der Dynamik der hierarchischen Beschwerde, Paderborn 2014

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini