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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 23.11.2005, Prot. N. 37766/05 CA


Parte attrice Exc.mus Episcopus
Parte convenuta Congregatio pro Episcopis
Diocesi Ilerden.
Oggetto Iurium: Recursus adversus decretum Congregationis pro Episcopis diei 8 septembris 2005. Praeliminaris: suspensionis
Pubblicazione F.R. Aznar Gil – R. Sánchez Román, Los bienes artísticos de las parroquias de la Franja: el proceso canónico (1995-2008), Zaragoza 2009, 201-202
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Traduzioni F.R. Aznar Gil – R. Sánchez Román, Los bienes artísticos de las parroquias de la Franja: el proceso canónico (1995-2008), Zaragoza 2009, 202-203
Contenuto Instantia suspensionis reicitur. Custodia bonorum committitur.
Note Cf. etiam prot. nn. 29550/98A; 29550/98 B-C CA; 36517/04 CA; 37106/05 CA.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC can. 1496-1499
Massime
1. Exsecutionis suspensio decernitur quoties, fumo boni iuris quo gaudet recursus pro comperto habito, irreparabile damnum parti victrici ex subitanea et praevia actus impugnati exsecutione obvenire perspiciatur.
1. Si decreta la sospensione dell’esecuzione ogniqualvolta, provata la fondatezza del ricorso, dalla immediata e previa esecuzione dell’atto impugnato si prospetti un danno irreparabile per la parte che vincesse il ricorso.
2. Suspensione non concessa, exercitium tamen iuris inhiberi potest in favorem recurrentis ne res disputatae, pendente recursu, pessumdentur (in casu statuitur ut bona omnia in unum in eodem iuris ac facti statu conserventur, expressa interdictione facta cuiusvis alienationis, locationis aliusve contractus onerosi).
2. Anche se la sospensione non è concessa, si può inibire l’esercizio di un diritto a favore del ricorrente affinché i beni controversi non subiscano danni (nel caso si è stabilito che i beni siano conservati tutti insieme nello stesso staro di fatto e di diritto, con l’espressa proibizione di qualsiasi alienazione, affitto o contratto oneroso).
3. Exsecutio dispositionis, qua iuris exercitium inhibetur, Dicasterium Curiae Romanae, quod impugnatum decretum tulit vel probavit, committitur.
3. L’esecuzione del provvedimento con il quale si inibisce un diritto è commessa al Dicastero della Curia Romana che ha emanato o confermato l’atto impugnato.
Commenti F.R. Aznar Gil – R. Sánchez Román, Los bienes artísticos de las parroquias de la Franja: el proceso canónico (1995-2008), Zaragoza 2009

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini