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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 03.12.2005, Prot. N. 34916/03 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Amotionis
coram Vallini
Pubblicazione IC 52/103 (2012) 243-253; W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 71-85
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Traduzioni angl.: W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 71-85; hisp., IC 52/103 (2012) 243-253
Contenuto De recursu adversus decretum reiectionis a Congressu latum. Recursus non admittitur ad disceptationem.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 194 § 1, n. 2; 751; 1340 §§ 1. 3; 1371, n. 2; 1625; 1620, n. 7; 1740; 1741, n. 1; 1742-1745
PB art. 123 § 2
Massime
1. Nullitatis querela contra decretum, quo Congressus causam ad disceptationem coram Collegio haud admiserit, simul cum recursu ad Collegium proposita, utpote quaestio praeliminaris a Collegio tractanda est (cf. can. 1625).
1. Deve essere trattata dal Collegio come questione preliminare la querela di nullità, proposta con il ricorso al Collegio (cf. can. 1635), contro il decreto del Congresso che non ha ammesso la causa alla discussione in Collegio.
2. Denegatum ius defensionis (cf. can. 1620, n. 7) ob dilatam communicationem Patroni ex officio necnon ob eius assertam neglegentiam in munere defensionis explendo, admitti potest solummodo si in itinere processuali denegata fuit actorum vel documentorum exhibitio (in casu praepropere recurrenti facultas data fuerat prorogationem terminorum processualium petendi).
2. Il motivo di negato diritto di difesa (cf. can. 1620, n. 7) per tardiva comunicazione della nomina del Patrono d’ufficio e per l’asserita negligenza dello stesso nell’esercizio del compito di difesa, può essere aqmmesso solo se nell’iter processuale sia stata negata la esibizione di atti o documenti (nel caso è stata data con anticipo al ricorrente la facoltà di chiedere una proroga dei termini processuali).
3. Incautus transitus ab itinere poenali ad viam administrativam frustra accusatur ex praesumpta intentione subiectiva Auctoritatis ecclesiasticae vel ex actibus ante proceduram amotionis forte positis: ad naturam procedurae acclarandam necesse est perpendere decretum a competenti Dicasterio Curiae Romanae latum.
3. Inutilmente si accusa l’indebito passaggio dalla procedura penale a quella amministrativa sulla base della presunta intenzione soggettiva dell’Autorità ecclesiastica o sulla base di atti che eventualmente hanno preceduto l’avvio della procedura di rimozione: per accertare la natura della procedura si deve considerare il decreto emesso dal competente Dicastero della Curia Romana.
4. Si recurrens membrum consilii presbyteralis exstet, Ordinario nulla obligatione incumbit ad audiendos parochos extra eiusdem consilium.
4. L’eventualità che il ricorrente sia membro del consiglio presbiterale non comporta per l’Ordinario l’obbligo di consultarsi con parroci che siano estranei al consiglio stesso.
5. Causa de qua in can. 1741, n. 1 nihil ad rem habet cum amotione ipso iure ab officio ecclesiastico propter delictum contra fidem catholicam aut communionem Ecclesiae de qua in can. 194 § 1, n. 2, nec ad rem refert utrum necne parochus bonam existimationem amiserit penes aliquos paroecianos. Amotio ad normam can. 1741, n. 1 decernitur, quoties usitatus atque impudens modus agendi parochi grave causaverit detrimentum communionis ecclesiasticae eiusve perturbationem, uti exempli gratia ex provocatoriis declarationibus contra magisterium Ecclesiae, litibus cum Auctoritate ecclesiastica atque clero dioecesano, necnon ex participatione politicis manifestationibus e quibus grave scandalum evenerat.
5. Il motivo di rimozione di cui al can. 1741, n. 1 non ha relazione con la rimozione ipso iure dall’ufficio ecclesiastico per un delitto contro la fede cattolica o la comunione della Chiesa di cui al can. 194 § 1, n. 2, né rileva se il parroco abbia perso la buona stima di fronte ad alcuni parrocchiani. La rimozione di cui al can. 1741, n. 1 è decisa ogniqualvolta un abituale e impudente modo di comportarsi del parroco causa grave detrimento della comunione ecclesiastica o la sua perturbazione, come per esempio nel caso di dichiarazioni provocatorie rilasciate contro il magistero della Chiesa, di liti con l’Autorità ecclesiastica e il clero diocesano nonché di partecipazione a manifestazioni politiche dalle quali sia nato un grave scandalo.
6. Negative dimissa quaestione de illegitimitate actus impugnati, quaestio de damnis non amplius proponitur.
6. Deciso negativamente il dubbio sulla illegittimità dell’atto impugnato, cade la richiesta di riparazione dei danni.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini