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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 25.11.1978, Prot. N. 7941/76 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Sacra Congregatio pro Institutione Catholica
Oggetto Dimissionis a munere docendi
coram Palazzini
Contenuto Recursum ad disceptationem admittendum non esse.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
[CIC 1917] 1381 2222; 2355;  
Pius XI, constitutio apostolica Deus scientiarum Dominus, 23 maii 1931 Art. 22
Massime
1. Ius et officium invigilandi de quibus in can. 1381 secumferunt et ius et officium magistros amovendi; quod ius: a) pertinet Ordinario territorii ubi schola vel Universitas sita sit, vel sub cuius constituta sit iurisdictione; b) fundatur ac promanat ab ipso munere docendi quod Ecclesia et Episcopi divinitus habent; c) est proprium Ecclesiae et Episcoporum independenter a qualibet alia auctoritate.
2. Idem canon amotionis causam gravem non requirit; proportionatam utique, ex ipsa rei natura; causa non respicit exclusive doctrinas vel scandala contra sextum, sed etiam alias materias seu scandala publica in aliis materiis quae bonos mores tegunt et comprehendunt, veluti iniurias vel laesionem bonae famae alterius, verbis vel scriptis.
3. Inamovibilitas absoluta in munere docendi theologiam in Universitate Catholica caret sensu et applicatione, immo repugnare in Ecclesia et in iure canonico. Quae inamovibilitas excluditur ratione ipsius missionis canonicae, quae auferri potest si professor, una aliave de causa, fidem Ecclesiae non mereatur.
4. Cum deficiat procedura peculiariter statuta circa amotionem, Magnus Cancellarius observare debet modum tantummodo ab ipso iure naturali et ecclesiali aequitate sancitum, id est: praemonere amovendum; in amotione pro posse scandalum vitare; recurrenti ius defensionis agnoscere.
5. Votum Senatus academici quod ad amotionem in Statuto particulari requireretur, nisi contrarium constet, intellegitur consultivum, minime vero deliberativum; secus limitaret et quodammodo impediret exercitium iuris proprii nativi quod Magno Cancellario, qua Ordinario loci vel repraesentanti Sedis Apostolicae, convenit.
6. Amotionis causa proportionata esse debet gradui stabilitatis professoris in munere docendi (in casu professor amovendus ad certum tempus constitutus est).
1. Il diritto e il dovere di vigilare di cui al can. 1381 comportano anche il diritto e il dovere di rimuovere gli insegnanti; questo diritto: a) compete all’Ordinario del territorio dove è sita la scuola o l’Università, o sotto la cui giurisdizione è costituita; b) è fondato e promana dallo stesso compito di insegnare che la Chiesa e i Vescovi hanno per diritto divino; c) è proprio della Chiesa e dei Vescovi indipendentemente da qualsiasi altra autorità.
2. Lo stesso canone non richiede una grave causa per la rimozione; certo una causa proporzionata [richiede], per la stessa natura della cosa; la causa non riguarda esclusivamente le dottrine o gli scandali sessuali, ma anche altre materie o scandali pubblici in altre materie che proteggono e comprendono i buoni costumi, come le ingiurie o lesione della buona fama di altri, con scritti o discorsi.
3. L’inamovibilità assoluta nell’insegnamento della teologia in una Università Cattolica manca di senso e di applicazione, anzi ripugna nella Chiesa e in diritto canonico. Essa si esclude in ragione della stessa missione canonica, che può essere ritirata se l’insegnante, per una causa o un’altra, non meriti la fiducia della Chiesa.
4. Se manchi una procedura apposita circa la rimozione, il Gran Cancelliere deve osservare solo le modalità sancite dallo stesso diritto naturale e dall’equità canonica, ossia, avvertire previamente l’insegnante da rimuovere, evitare per quanto possibile lo scandalo nella rimozione, riconoscere al ricorrente il diritto di difesa.
5. Il voto del Senato accademico che fosse richiesto in uno statuto particolare per la rimozione, a meno che non risulti il contrario, si intende consultivo, non deliberativo; altrimenti limiterebbe e in un certo modo impedirebbe l’esercizio del diritto proprio nativo che appartiene al Gran Cancelliere, in quanto Ordinario del luogo o rappresentante della Sede Apostolica.
6. La causa della rimozione deve essere proporzionata al grado di stabilità dell’insegnante nell’ufficio di insegnare (nel caso l’insegnante da rimuovere è costituito per un tempo determinato).

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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