Università Facoltà di Diritto Canonico www.iuscangreg.itCIC1983CCEONorme extra-codicialiRisposte della Sede ApostolicaDiritto particolareDiritto proprio / statutiFonti storicheGiurisprudenzaAccordi internazionaliSiti webLetteraturaPeriodica de re canonicaBibliografia canonisticaMotori di ricercaLinklistMappa sitoDocentiNoti professori del XX secolo
Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 31.05.1980, Prot. N. 11056/79 CA


Parte attrice Rev.da X
Parte convenuta Sacra Congregatio pro Gentium Evangelizatione
Oggetto Dimissionis
coram de Fürstenberg
Contenuto Recursum ad disceptationem admittendum non esse.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC can. 696
[CIC 1917] 651-652
Massime
1. Graves causae exteriores sunt a principio graves defectus contra disciplinam, caritatem et praesertim contra virtutem ac votum oboedientiae. Eius commoratio in Instituto communitates, quibus Soror assignata fuerat, difficultatibus ac angustiis signat. Proindeque ob bonum instituti Superiores poenam dimissionis applicarunt indignae sorori.
2. Circa ius defensionis adnotandum est quod si religiosa fatetur et admittit cuplas, in altera monitione et in decreto ostendere oportet defectum sinceritatis per repetitas culpas eiusdem speciei vel diversae, quae manifestent perversam voluntatem in malo pervicacem,
1. Cause gravi esterne sono fin dal principio gravi mancanze contro la disciplina, la carità e soprattutto contro la virtù e il voto di obbedienza. La sua permanenza nell’Istituto, contrassegna le comunità, alle quali la Sorella era assegnata, con difficoltà e angustie. E perciò a motivo del bene dell’Istituto i Superiori hanno applicato la pena della dimissione alla indegna suora.
2. Quanto al diritto di difesa si deve annotare che, se la religiosa confessa e ammette le colpe, nella seconda ammonizione e nel decreto è necessario dimostrare la mancanza di sincerità attraverso colpe della stessa o di diversa specie, che manifestino la perversa ostinata cattiva volontà.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

Collegamento a questa pagina: https://www.iuscangreg.it/stsa?id=553&lang=IT