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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 26.04.1980, Prot. N. 9936/78 CA


Parte attrice Rev.da X
Parte convenuta Sacra Congregatio de Religiosis et Institutis saecularibus
Oggetto Dimissionis
coram Schröffer
Contenuto Recursus ad disceptationem admittendum non esse.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 696; 702
[CIC 1917] 643; 651-652; 657
Massime
1. Quoad graves causas exteriores ad dimissionem quod attinet, eae potissimum recensendae sunt quae substantiae vitae religiosae graviter nocent, ut graves et externae offensiones trium votorum vel etiam gravis perturbatio vitae communitatis. Legitima enim iurium tutela agnoscenda est non solum singulae religiosae, sed etiam communitati, ne eius membra sana in religiosa observantia turbentur neve institutum ipsum damnum capiat. Ideoque ista iura in aequo componenda sunt.
2. Iudicium de gravitate causae potius ad Superiores legitimos spectat; Signaturae Apostolicae tamen est videre utrum causae adductae sint graves et revera dimissioni pares.
3. Aetas provectior non est, per se, causa excusans a poenis; potest tamen immo debet considerari praesertim cum agitur de subsidio caritativo praestando.
4. Facultate sese defendendi se gaudere religiosa scire debet, eaque uti potest scripto vel oretenus, et, ad tempus quod attinet, sive antequam Antistita instantiam mittat ad Sanctam Sedem, sive antequam Sancta Sedes decretum edat, sive antequam decretum confirmetur.
5. Rationes in iure et in facto in decreto dimissionis a competenti Curiae Romanae Dicasterio lato a Codice quo utimur non requiruntur.
1. Quanto alle gravi cause esterne per la dimissione, si devono riconoscere quelle che nuocciono gravemente alla sostanza della vita religiosa, come le gravi e esterne violazioni dei tre voti o anche il grave turbamento della vita della comunità. Infatti la legittima tutela dei diritti non si deve riconoscere solo alla singola religiosa, ma anche alla comunità, perché i suoi membri non siano turbati nella sana osservanza religiosa né lo stesso istituto ne riceva danno. Questi diritti, pertanto, vanno equamente composti.
2. Il giudizio sulla gravità della causa spetta piuttosto ai legittimi Superiori; alla Segnatura Apostolica tuttavia spetta di giudicare se le cause addotte siano gravi e veramente adeguate alla dimissione.
3. L’età avanzata non è di per sé causa che scusi da provvedimenti punitivi; può invece, anzi deve, essere considerata soprattutto quando si tratta del sussidio caritativo da assicurare.
4. La religiosa deve sapere di godere della facoltà di difendersi, e di essa può usare sia per iscritto come oralmente, e, quanto al tempo, sia prima che la Superiora invii la domanda alla Santa Sede, sia prima che la Santa Sede emani il decreto, sia prima che il decreto sia confermato.
5. I motivi in diritto e in fatto nel decreto di dimissione emanato dal competente Dicastero della Curia Romana non sono richiesti dal Codice in vigore.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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