Università Facoltà di Diritto Canonico www.iuscangreg.itCIC1983CCEONorme extra-codicialiRisposte della Sede ApostolicaDiritto particolareDiritto proprio / statutiFonti storicheGiurisprudenzaAccordi internazionaliSiti webLetteraturaPeriodica de re canonicaBibliografia canonisticaMotori di ricercaLinklistMappa sitoDocentiNoti professori del XX secolo
Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 26.01.1980, Prot. N. 8832/77 CA


Parte attrice Exc.mus Ordinarius
Parte convenuta Provincia Ordinis X
Oggetto Iurium
coram Felici
Contenuto Ad 1. Dominium Ecclesiae Sancti Y in urbe N competit provinciae Ordinis X;
Ad 2. Expensae inter partes ex medietate compensentur; honoraria partes, suo quaeque patrono, solvant.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC can. 1273
[CIC 1917] 1518;  
Paulus VI, constitutio apostolica Regimini Ecclesiae universae N. 107  
Concordatum inter Sanctam Sedem et Regnum Hispaniae die 16 martii 1851 initum Art. 29; Art. 35; Art. 38;  
Concordatum inter Sanctam Sedem et Regnum Hispaniae die 25 augusti 1859 initum Art. 4
Massime
1. Cum competens Curiae Romanae Dicasterium, invocato num. 107 Constitutionis apostolicae Regimini Ecclesiae universae, verbis tamen quae obiter iudiciarium tramitem innuere viderentur, controversiam Signaturae Apostolicae remiserit, via administrativa sequenda est, eo vel magis quod trames quoque administrativus, iudiciarius, licet non stricte, appellari potest.
2. Cum difficile post tantam rerum subversionem determinari posset quinam essent singuli titulares bonorum, facile intellegitur quare Concordatum nomen genericum “Ecclesiae” posuit: statutum est ut Ordinarii curam haberent omnium bonorum ecclesiasticorum utque iidem exsecutores fierent praescriptorum Concordati, quin ex hoc domini vel proprietarii bonorum non suorum fierent.
3. Summus Pontifex est omnium bonorum ecclesiasticorum imprimis religiosorum supremus administrator et ob hanc causam potest eadem bona diversimode propter commune bonum distribuere, sed si hoc expresse non faciat, praesumi haudquaquam potest.
4. Quamvis actus emptionis-venditionis originalis praesto non sit, accedere potest sat ampla probatio testimonialis, adeo ut serium dubium de inito contractu haberi nequeat.
5. Vindicatae proprietati religiosorum minime obstat omne quod id temporis fiebant veluti ficticium, ad effugiendas iniustas Gubernii vexationes.
1. Se il competente Dicastero della Curia Romana, invocato il n. 107 della Costituzione apostolica Regimini Ecclesiae universae, pur con parole che sembrerebbero di passaggio accennare alla procedura giudiziaria, abbia rimesso una controversia alla Segnatura Apostolica, si deve seguire la via amministrativa, tanto più che anche il tramite amministrativo si può chiamare giudiziario, anche se non strettamente.
2. Poiché poteva essere difficile dopo così grande sovversione di cose determinare chi fossero i singoli titolari dei beni, si comprende facilmente la ragione per la quale il Concordato abbia posto il nome generico “Chiesa”: così si è stabilito affinché gli Ordinari avessero cura di tutti i beni ecclesiastici e perché gli stessi fossero esecutori delle decisioni del Concordato, senza che per questo divenissero proprietari dei beni non loro.
3. Il Sommo Pontefice è amministratore supremo di tutti beni ecclesiastici, soprattutto religiosi, e per questo può distribuirli in diverso modo per il bene comune, ma se non fa ciò espressamente, non può essere assolutamente presunto.
4. Benché l’atto originale di acquisto-vendita non sia disponibile, può soccorrere una sufficientemente ampia prova testimoniale, così che non si possa avere un serio dubbio che il contratto sia stato stipulato.
5. Non è per nulla di ostacolo alla rivendicazione della proprietà dei religiosi tutto ciò che a quel tempo si faceva, come finta, per sfuggire alle ingiuste vessazioni statali.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

Collegamento a questa pagina: https://www.iuscangreg.it/stsa?id=551&lang=IT