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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 27.06.2024, Prot. N. 56117/22 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Revocationis facultatuum. Promotionis ad ordinem presbyteratus
coram Mamberti
Contenuto 1) quoad revocationem facultatum, affirmative, seu constare de
violatione legis in decernendo;
2) quoad promotionem ad Ordinem presbyteratus, non proponi.
Note Cf. https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2024.pdf, p. 2.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 1009 § 3; 1036; 1038
Massime
1. Deficiente declaratione de qua in can. 1036, praesuppositum deest ut Signatura Apostolica videat de impugnata denegata promotione diaconi ad ordinem presbyteratus.
2. Iuxta Signaturae Apostolicae iurisprudentiam disciplinares Ordinariorum decisiones legis violatione afficiuntur si et quatenus iusta et rationabile proportione causam inter et actum non innitentur (in casu relatio fit ad sententiam definitivam coram Grocholewski, diei 28 aprilis 2007, prot. n. 37935/05 CA).
3. Denuntiationes vim plenae probationis haud attingentes impares sunt facultatibus ministerii diaconalis revocandis.
4. Accusatio iuxta quam recurrens suum morbus dolo celaverit, quod natura sua ministerii vitam perturbare potest, sustineri nequit quia auctoritas ad rem neglegens exstitit tempore inceptae institutionis in Seminario dioecesano.
5. Iudicium negativum de ordinatione presbyterali diaconum ab exercendo ordine iam recepto non impedit, «nisi impedimento detineatur canonico aliave gravi causa» (can. 1038).
6. Iuxta Signaturae Apostolicae iurisprudentiam, cum de revocandis facultatibus agitur, inter alias a lege collatas et alias a superiore competenti concessas, apte distinguendum est, et hoc etiam pro diaconis valet.
1. Nel caso manchi la dichiarazione di cui al can. 1036, manca il presupposto perché la Segnatura Apostolica giudichi della impugnazione della negazione della promozione di un diacono all’ordine del presbiterato.
2. Secondo la giurisprudenza della Segnatura Apostolica le decisioni disciplinari degli Ordinari sono affette da violazione di legge se e per quanto non si fondino su una giusta e ragionevole proporzione tra causa e atto (nel caso si fa riferimento alla sentenza definitiva coram Grocholewski del 28 aprile 2007, prot. n. 37935/05 CA).
3. Le denunce che non raggiungano la prova piena non possono sostenere la revoca delle facoltà ministeriali diaconali.
4. L’accusa secondo la quale il ricorrente abbia nascosto dolosamente una sua malattia, che per sua natura può perturbare la vita di ministero, non può essere sostenuta perché l’autorità è stata negligente al riguardo al momento dell’inizio della formazione seminaristica in diocesi.
5. Il giudizio negativo circa l’ordinazione presbiterale non impedisce al diacono l’esercizio l’ordine già ricevuto, «a meno che non sia trattenuto da un impedimento canonico o da altra grave causa» (can. 1038).
6. Secondo la giurisprudenza della Segnatura Apostolica quando si tratta della revoca delle facoltà si deve distinguere accuratamente tra quelle riconosciute dalla legge e quelle concesse dal superiore competente, e ciò vale anche per i diaconi.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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