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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 31.03.1979, Prot. N. 10012/78 CA


Parte attrice Rev.dus X et alii
Parte convenuta Sacra Congregatio pro Gentium Evangelizatione
Oggetto Iurium
coram Palazzini
Contenuto Recursum ad disceptationem admittendum non esse.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
[CIC1917] 494 § 1; 495 §§ 1-2; 638-641; 2334, n. 2
Massime
1. Ad divisionem Congregationis et Societatis iuris dioecesani in provincias requiritur deliberatio Superioris generalis cum suo consilio vel Capituli generalis; consensus Ordinarii loci in cuius territorio provinciae sede inveniatur; consensus Ordinariorum loci, in quorum territorio inveniantur domus et nova provincia efformanda; consensus Ordinarii domus principis.
2. Codex non applicat canones 638-641 Societatibus, cum stricte loquendo, sermo esse non possit de exclaustratione et de saecularizatione, ubi non adsint vota publica. Attamen, ubi membra Instituto adhaerent per vincula, quae disrumpi nequeunt nisi ab Ecclesia, tunc standum est Constitutionibus vel – per analogiam – recurrendum est Ordinario.
3. Examen circa opportunitatem, convenientiam vel necessitatem pastoralem actus potestatis administrativae est ratio extra competentiam Signaturae Apostolicae (in casu invocata est a recurrentibus opportunitatem Societatem in regiones dividendi, quod tamen ad Capitulum generale vel ad Superiorem generalem spectat).
1. Per la divisione in province di una Congregazione e Società di diritto diocesano si richiede: la delibera del Superiore generale con il suo consiglio o del Capitolo generale; il consenso dell’Ordinario del luogo nel cui territorio si trovi la sede della provincia; il consenso degli Ordinari nel territorio dei quali si trovino le case e la provincia da formare; il consenso dell’Ordinario della casa principale.
2. Il Codice non applica i canoni 638-641 alle Società poiché strettamente non si può parlare di esclaustrazione e di secolarizzazione dove non ci siano voti pubblici. Tuttavia dove i membri aderiscono all’Istituto con vincoli che non possono essere sciolti se non dalla Chiesa, si devono osservare le Costituzioni e, per analogia, ricorrere all’Ordinario.
3. L’esame della opportunità, convenienza o necessità pastorale di un atto della potestà esecutiva è un motivo al di fuori della competenza della Segnatura Apostolica (nel caso è stata invocata dai ricorrenti l’opportunità di dividere in regioni la Società, ciò che però compete al Capitolo generale o al Superiore generale).

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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