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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 15.12.1979, Prot. N. 11570/79 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Sacra Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus
Oggetto Depositionis Superioris Generalis et nominationis Gubernii Generalis Ordinis X.
Praeliminaris: de competentia S.T. Signaturae Apostolicae
coram Felici
Contenuto Recursum propositum recipi non posse ob incompetentiam absolutam eiusdem Tribunalis.
Note Rationes iuris et facti quibus nitutur decisio redactae sunt iuxta art. 55, § 2 Normarum Specialium.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 361; 1405 § 2
[CIC1917] 7 1683
Massime
1. Non omnis Romani Pontificis confirmatio inferiorum iudicio subtrahitur, sed eae tantum quae et potestatem et voluntatem Romani Pontificis secumferunt actum, de quo agitur, quadam speciali firmitate ex sua voluntate ditandi, nec sufficit merus assensus qui nonnisi firmitatem quandam confert extrinsecam.
2. Si desint indicia confirmationis ex certa scientia seu ex plenitudine potestatis suae, confirmatio Romani Pontificis est in forma communi tantum, defectus actus non submovet nec sanat nec iudicis inferioris iurisdictioni eum subtrahit.
3. Confirmationem in forma specifica dari elucet si Summus Pontifex, de merito causae sedulo edoctus, recursum perpensis rationibus iterum atque iterum aestimatum, reicit (in casu ter Summus Pontifex consensum seu approbationem praestitit; primum “benestare”, secundum “in decisis”; tertium “confermare”).
4. Iudex inferior quem can. 1683 memorat, cum agitur de actu iudicando quem Romanus Pontifex confirmavit, est omnis iudex in Ecclesia, ne excepto quidem Supremo Signaturae Apostolicae Tribunali, nisi Apostolicae Sedis mandatum praecesserit; at “Apostolica Sedes” in casu est ipse Summus Pontifex (can. 7).
1. Non ogni conferma del Sommo Pontefice è sottratta al giudizio degli inferiori, ma soltanto quelle che comportano la potestà e la volontà del Romano Pontefice di arricchire per sua volontà l’atto di cui si tratta di una certa speciale fermezza, né basta un mero assenso che non conferisce se non una certa fermezza estrinseca.
2. Se mancano indizi di una conferma di certa conoscenza (ex certa scientia) ossia di pienezza della sua potestà, la conferma del Romano Pontefice è in forma comune soltanto, non rimuove i difetti dell’atto ne lo sana né lo sottrae alla giurisdizione del giudice inferiore.
3. È evidente che è data una conferma in forma specifica se il Sommo Pontefice, accuratamente informato del merito della causa, valutato il ricorso più volte soppesandone le ragioni, lo rigetta (nel caso il Sommo Pontefice tre volte ha dato il consenso o approvazione; un primo “benestare”, un secondo “in decisis”; un terzo “confermare”).
4. Il giudice inferiore che menziona il can. 1683, quando tratta dell’atto da giudicare che il Romano Pontefice ha confermato, è ogni giudice nella Chiesa, neppure eccettuato il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, a meno che non abbia preceduto il mandato della Sede Apostolica; ma “Sede Apostolica” nel caso è lo stesso Sommo Pontefice (can. 7).

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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