Università Facoltà di Diritto Canonico www.iuscangreg.itCIC1983CCEONorme extra-codicialiRisposte della Sede ApostolicaDiritto particolareDiritto proprio / statutiFonti storicheGiurisprudenzaAccordi internazionaliSiti webLetteraturaPeriodica de re canonicaBibliografia canonisticaMotori di ricercaLinklistMappa sitoDocentiNoti professori del XX secolo
Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 20.01.1979, Prot. N. 9715/77 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Sacra Congregatio pro Religiosis et Institutis saecularibus
Oggetto Dimissionis
coram Carpino
Contenuto Recursum ad disceotationem admittendum non esse.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
[CIC1917] 649-653;  
Sacra Congregatio pro Religiosis et Institutis saecularibus, decretum Processus iudicialis, 2 martii 1974, AAS 66 (1974) 215-216
Massime
1. Dimissionis causa, id est inoboedientia regrediendi in domum religiosam, excusari nequit I. ob carens pecuniae subsidium ad iter arripendum, nam Superior nec tenebatur sodali illud tradere ad normam iuris proprii nec petitum a sodali dimittendo nec necessarium eidem sodali, qui extra claustra ingentes pecunias expendebat; II. ob impetum atque cursum rerum, quatenus assertus Ordinarius benevolus documentum ad rem intra tempus utile sodali tradere omisit.
2. Quoad assertam violationem legis ex parte competentis Curiae Romanae Dicasterii, quippe quod «nulla procedura instructa dimissionem […] sic et simpliciter» confirmaverit, ex actis constat Dicasterium illud ante decreti confirmationem omnia et singula documenta diligenti examini subiecisse, documento Ordinarii non excepto, necnon novissimam exclaustrationis petitionem a sodali exhibitam.
1. La causa della dimissione, ossia la disobbedienza di rientrare nella casa religiosa, non può essere scusata I. a motivo della mancanza di denaro per il viaggio; infatti il Superiore non era tenuto a norma del diritto proprio a trasmetterlo al sodale né è stato richiesto dal sodale nella dimissione né era necessario al medesimo sodale, che fuori dalla congregazione spendeva cifre consistenti; II. a motivo di cause di forza maggiore, in quanto l’asserito Ordinario benevolo omise di trasmettergli in tempo utile il relativo documento.
2. Quanto all’asserita violazione della legge da parte del competente Dicastero della Curia Romana, che avrebbe confermato «semplicemente la dimissione senza instaurare procedura alcuna», dagli atti consta che il Dicastero prima della conferma del decreto abbia esaminato diligentemente tutti e singoli i documenti, non escluso il documento dell’Ordinario, come pure l’ultima domanda di esclaustrazione presentata dal sodale.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

Collegamento a questa pagina: https://www.iuscangreg.it/stsa?id=546&lang=IT