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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 06.11.2024, Prot. N. 55851/21 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Exercitii ministerii sacerdotalis
coram Hendriks
Contenuto Constare de violatione legis in decernendo.
Note Cf. https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2024.pdf, p. 2.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 277; 384; 1339 §§ 1-2; 1348; 1395 § 2
Massime
1. Iuxta Signaturae Apostolicae iurisprudentiam in causis de restrictione exercitii ministerii, cum de quodam praecepto revocationis facultatum ac prohibitionis ministerium exercendi agatur, legitimitas huiusmodi provisionis disciplinaris constitit in servata vel minus iusta et proportionata ratione inter causam et praeceptum, quae ratio quinque elementa complectitur: ratio motiva, causa finalis, modus procedendi, terminus statutus atque natura restrictionum impositarum.
2. Quoad causam motivam, opinio publica excludenda est si et quatenus coarctatum ministerii exercitium bonam presbyteri famam laedere potest (in casu, actio civilis tunc instituta nec confessionem nec condemnationem includit; absolutio insuper in foro canonico et diuturnum transactum tempus periculum actuale excludunt; inclusio denique nominis in indice accusatorum a dioecesi publici iuris facto nec est ad rem nec ceterum legitima).
3. Quoad eandem causam motivam, periculum processus ad referectionem damnorum in foro saeculari adversus ipsam dioecesim excludendum est in casu, sive ob peculiarem loci legislationem sive ob conventionem Ordinarium inter et saecularem iusitiae promotorem initam.
4. Apposita clausula «quotannis ad recognoscendum» vel «post annum recognoscendum» partem praecepti essentialem facit, ita ut restrictiones impositae, si et quatenus recognitae, adhuc vigent et quidem lis declarari finita nequit.
5. Quoad restrictionum naturam: poenalia remedia de quibus agitur in can. 1348, ab auctoritate ecclesiastica invocato, ad praescripta can. 1339, §§1-2 pertinent, scilicet, monitiones, quae Ordinarius dare potest ei «qui versatur in proxima delinquendi occasione, vel in quem, ex investigatione peracta gravis cadit suspicio delicti commissi», atque correptiones in illum «ex cuius conversatione scandalum vel gravis ordinis perturbatio oriatur»; at in casu agitur de prohibitione ac privatione, quae omne publicum ordinationis exercitium praecludunt.
6. Normae ipsae, quarum statuitio ad Episcopum vi can. 277 pertinent, iustam et proportionatam rationem inter causas et impositas restrictiones servare debent, quae ratio qualibet distinctione posthabita inter facultates ab homine et facultates a lege concessas necnon restrictione decreta facultatum ab ipsa lege universali concessarum sub condicione deputationis ad actum ex parte auctoritatis ecclesiasticae, omnino illegitima habenda est.
1. Secondo la giurisprudenza della Segnatura Apostolica nelle cause di restrizione dell’esercizio del ministero, quando si tratti di un precetto di revoca delle facoltà e di proibizione di esercitare il ministero, la legittimità di un tale provvedimento disciplinare dipende dalla osservata o meno giusta e proporzionata relazione tra la causa e il precetto, relazione che si compone di cinque elementi: la ragione motiva, la causa finale, la procedura, il termine stabilito e la natura delle restrizioni imposte.
2. Per quanto attiene alla causa motiva, l’opinione pubblica si deve escludere se e per quanto il ristretto esercizio del ministero può ledere la buona fama del presbitero (nel caso, l’azione civile a suo tempo instaurata non include né la confessione né la condanna; l’assoluzione poi nel foro canonico e il lungo tempo passato escludono il pericolo attuale; l’inclusione infine del nome nell’elenco degli accusati pubblicato dalla diocesi non è né pertinente né d’altronde legittimo).
3. Ancora quanto alla causa motiva: il pericolo di un processo civile per danni contro la stessa diocesi è da escludere nel caso, sia per la peculiare legislazione locale sia per l’accordo intercorso tra l’Ordinario e il promotore di giustizia secolare.
4. La clausola apposta «da rivedere ogni anno» o «da rivedere dopo un anno» fa parte essenziale del precetto così che le restrizione imposte, se e per quanto riviste, vigono tuttora e perciò la lite non si può dichiarare finita.
5. Quanto alla natura delle restrizioni: i rimedi penali dei quali si tratta nel can. 1348, invocato dell’autorità ecclesiastica, si riferiscono ai prescritti del can. 1339, §§1-2, ossia ammonizioni, che l’Ordinario può dare a colui «che versi in occasione prossima di delinquere, o su chi, dall’indagine fatta cade il grave sospetto d’aver commesso un delitto», e riprensioni di chi «con il proprio comportamento faccia sorgere scandalo o turbi gravemente l’ordine»; ma nel caso si tratta di una proibizione e di una privazione, che precludono tutto il ministero pubblico dell’ordine ricevuto.
6. Le stesse disposizione, che spetta al vescovo stabilire in forza del can. 277, devono osservare la giusta e proporzionata relazione tra le cause e le restrizioni imposte, relazione che si deve considerare del tutto illegittima se non si considera in alcun modo la distinzione tra facoltà concesse dall’autorità e facoltà concesse dalla legge e pure si decide una restrizione delle facoltà concesse dalla stessa legge universale condizionandole alla deputazione volta per volta da parte dell’autorità ecclesiastica.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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