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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 15.03.2024, Prot. N. 55424/21 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Exercitii ministerii sacerdotalis
coram Iannone
Contenuto Decretum Congressus reformandum non esse.
Note Cf. https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2024.pdf, p. 1.
Cf. etiam prot. n. 53950/18 CA.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 36 § 1; 764; 903; 967 § 2
Massime
1. Decretum habendum est legitimum si recursus adversus idem decretum apud Signaturam Apostolicam in limine reiectus est, quin ulterior recursus ad Collegium prosecutus sit (cf. decretum Secretarii diei 16 octobris 2018, prot. n. 53950/18 CA).
2. Iuxta iurisprudentiam Signaturae Apostolicae licet Ordinario, praehabita iusta causa, id est dubiis de idoneitate presbyteri, facultates sacerdotales (praedicandi, confessiones excipiendi et litteras commendaticias obtinendi) concedere quibusdam limitibus circumscriptas, v.gr. ad tempus vel ad peculiarem personarum coetum vel ad determinatum locum, ea tamen mente ne ministerium coarctetur nimis (cf. sententia definitiva coram Grocholewski diei 28 aprilis 2007, prot. n. 37937/05 CA, n. 10). In casu Ordinarius incardinationis facultates concessit tantum ad suam circumscriptionem incardinationis, apposita clausula, adeo ut recurrens teneatur obligatione praemonendi Ordinarium de voluntate ministerii exercendi, qui licentiam revocare posset. In casu praecipua causa congrua fuit publica participatio cuiusdam certaminis humani cultus ostentationis, imaginibus photographicis in instrumentis communicationis socialis divulgatis.
4. Ordinarius praeterea loci commorationis facultates de quibus concedere potest (cf. cann. 764 et 967, § 2), quarum petitio tamen ex actis adhuc exhibita constat.
Cf. etiam maximae decreti Congressus sub prot. n. 55424/21 CA.
1. Un decreto si deve ritenere legittimo se il ricorso alla Segnatura Apostolica contro il medesimo decreto è stato rigettato in limine, senza che sia stato proseguito l’ulteriore ricorso al collegio (cf. decreto del Segretario del 16 ottobre 2018, prot. n. 53950/18 CA).
2. Secondo la giurisprudenza della Segnatura Apostolica è lecito all’Ordinario, avuta una giusta causa, ossia dubbi sull’idoneità del presbitero, concedere le facoltà sacerdotali (di predicare, ascoltare le confessioni e ottenere il celebret) circoscritte da alcuni limiti, per esempio di tempo, di persone o di luogo, purché tuttavia il ministero non sia troppo limitato (cf. sentenza definitiva coram Grocholewski del 28 aprile 2007, prot. n. 37937/05 CA, n. 10). Nel caso l’Ordinario di incardinazione concesse le facoltà solo per la sua circoscrizione di incardinazione, apposta la clausola, che il ricorrente sia tenuto dall’obbligo di preavvertire della intenzione di esercitare il ministero l’Ordinario, che potrebbe revocare la licenza. Nel caso la principale causa congrua fu la pubblica partecipazione a gare di culturismo (bodybuilding), con divulgazione di fotografie nei mezzi di comunicazione sociale.
4. Del resto l’Ordinario del luogo di abitazione può concedere le suddette facoltà (cf. cann. 764 et 967, § 2), la cui domanda tuttavia non risulta dagli atti finora presentata.
Cf. anche massime del decreto del Congresso prot. n. 55424/21 CA.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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