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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 21.02.1981, Prot. N. 11986/80 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Sacra Congregatio pro Gentium Evangelizatione
Oggetto Dimissionis
coram Palazzini
Contenuto Recursum ad disceptationem admittendum non esse.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC can. 665
[CIC1917] 536
645 649-650; 656-662; 2386
Massime
1. Proposito recursu adversus decretum, quo Congressus recursum contentiosum administrativum ad disceptationem non admiserit, Collegii est inspicere utrum Congressus debita cum attentione egerit et, proinde utrum quaedam elementa appareant quae suspicionem saltem denuntient de quadam illegitimitate sive in procedendo sive in decernendo sive ex parte competentis Curiae Romanae Dicasterii sive ex parte inferioris auctoritatis.
2. Delictum pro religioso consideratur gravis violatio voti oboedientiae, quod votum est praercipuum inter vota essentialia status religiosi.
3. Superior localis non habet potestatem religiosorum sedem ad libitum determinare, quod recurrens scire debebat; recurrens igitur considerandus tunc erat membrum fugitivum (in casu commoratio extra domum ad summum tolerata dici potest, sed numquam permissa, ideoque illicita).
4. Excusationes ad denegandam oboedientiam redeundi in domum religiosam ob infirmam valetudinem validae haud habendae sunt, si Superiores offerunt curationes et remedia necessaria in locis aptis instituti.
1. Proposto ricorso avverso il decreto con il quale il Congresso non abbia ammesso il ricorso contenzioso amministrativo alla discussione, il Collegio deve vedere se il Congresso abbia agito con la dovuta attenzione, e perciò se appaiano alcuni elementi che almeno manifestino il sospetto di una illegittimità nella procedura o nella decisione sia da parte del competente Dicastero della Curia Romana sia da parte dell’autorità inferiore.
2. Si considera delitto per un religioso la grave violazione del voto di obbedienza, che è il principale tra i voti essenziali dello stato religioso.
3. Il superiore locale non ha la potestà di determinare a sua discrezione la sede dei religiosi, e il ricorrente doveva saperlo; egli perciò si doveva allora considerare come fuggitivo (nel caso la abitazione fuori dalla casa può dirsi al massimo tollerata, ma mai permessa, e perciò illecita).
4. Le scuse per sottrarsi alla obbedienza di ritornare nella casa religiosa a motivo della salute inferma non sono da considerare valide, se i Superiori offrono cure e rimedi necessari in luoghi adatti dell’istituto.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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