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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 19.01.1986, Prot. N. 14912/82 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Iurium
coram Palazzini
Contenuto Non constare de violatione legis vel in procedendo vel in decernendo.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 1986, p. 1248.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 1276 § 1; 1279 § 1
[CIC1917] 1472; 1476 § 1; 1476 § 2; 1478; 1531 § 2;  
Lex concordataria inter Sanctam sedem et Rem Publicam Italicam, 27 maii 1929 Art. 14  
Sacra Congregatio Concilii, Litterae circulares, 20 iunii 1929, prot. n. 2076/29 Art. 51
Massime
1. Beneficiarius est curator, ideoque et administrator ordinarius bonorum proprii beneficii. Si tamen parochus «negligens aliove modo in culpa fuerit», Ordinarius potest eum «sospendere […] dalla relativa amministrazione, affidandola ad altro ecclesiastico all’uopo designato» (art. 51 Litterae circulares Sacrae Congregationis Concilii, diei 20 iunii 1929). A fortiori idem Ordinarius potest parocho substituere alium sacerdotem ad determinatum actum administrationis ponendum. Quae quidem est res gravis et extraordinaria, sed illegitima dici nequit.
2. Quoad licitationis modum, can. 1531, § 2 duos indicat modos (licitatio publica vel quaedam notificatio propositi alienationis), sed non exclusive; addit, enim «nisi aliud circumstantiae suadeant». Quod iudicium Ordinario loci reservatur.
3. Emortuo locatore, non pertinet ad Signaturam Apostolicam inquirere alios qui neglegentiae vel conniventiae in re dicuntur utpote suspectos: quae petitio cadit extra saepta competentiae eiusdem Supremi Tribunalis. Recurrens agere potest si et quatenus coram quo de iure.
1. Il titolare di un beneficio ne è il curatore e perciò anche amministratore ordinario dei beni del proprio beneficio. Se tuttavia il parroco «fosse negligente o in altro modo colpevole», l’Ordinario può «sospender[lo] […] dalla relativa amministrazione, affidandola ad altro ecclesiastico all’uopo designato» (art. 51 Lettera circolare della sacra Congregazione del Concilio, 20 giugno 1929). A maggior ragione lo stesso Ordinario può sostituire il parroco con un altro sacerdote per porre un determinato atto di amministrazione. Questa è certo una cosa grave e straordinaria, ma non può essere detta illegittima.
2. Quanto al modo di aggiudicare, il can. 1531, § 2indica due modi (la gara pubblica e una notificazione del proposito di vendita), ma non in modo esclusivo; aggiunge infatti «a meno che le circostanze non convincano diversamente». Questo giudizio è riservato all’Ordinario del luogo.
3. Morto il locatore, non appartiene alla Segnatura Apostolica fare ricerche su altri che in materia sono sospettati di negligenza o connivenza: questa domanda cade oltre il campo di competenza di questo stesso Supremo Tribunale. Il ricorrente può agire se e per quanto di fronte all’autorità competente.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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