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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 17.11.2005, Prot. N. 37355/05 CA


Parte attrice D.na X
Parte convenuta Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal
Oggetto Revocationis decreti exsecutivitatis
Pubblicazione Il diritto di famiglia e delle persone 54 (2025) 72-74.
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Traduzioni it., Il diritto di famiglia e delle persone 54 (2025) 74-76.
Contenuto Recursum proponi non posse.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 57 § 1; 1445 § 2; 1732-1739
Constitutio apostolica Pastor bonus Art. 121 Art. 123, n. 1 Art. 124, n. 1  
Pactio inter Sanctam sedem et Rem Publicam Italicam (1984) Art. 8, n. 2
Massime
1. Pronuntiationum, immo causarum, examen ad edendum exsecutivitatis decretum canonicum ius processuale respicit.
2. Interventus ex invigilandi munere, quo Signatura Apostolica gaudet (cf. artt. 121 et 124, n. 1 Const. Ap. Pastor bonus necnon litterae circulares diei 14 novembris 2004, prot. n. 33840/02 VT), ad liberam ac prudentem ipsius Supremi Tribunalis discretionem pertinet, salva semper abusus denuntiandi facultate.
3. Duplici pronuntiatione pro nullitate matrimonii edita nullaque impugnatione coram quo de iure porrecta atque sententia canonica proinde facta exsecutiva, exsecutivitatis decretum – quod quasi attestatio seu testimonium habetur, a Signatura Apostolica ad normam can. 57, § 1 ferendum – absque ulla decisionum pro nullitate matrimonii impugnatione, directe impugnari nequit.
1. L’esame delle pronunce, a dire il vero delle cause, in vista della emanazione del decreto di esecutività, riguarda il diritto processuale canonico.
2. L’intervento in forza dell’ufficio di vigilanza, di cui gode la Segnatura Apostolica (cf. artt. 121 et 124, n. 1 della cost. ap. Pastor bonus e pure la lettera circolare del 14 novembre 2004, prot. n. 33840/02 VT), appartiene alla libera e prudente discrezione dello stesso Supremo Tribunale, salva sempre la facoltà di denunciare abusi.
3. Senza alcuna impugnazione di decisioni emanate a favore della nullità del matrimonio, non può essere impugnato direttamente il decreto di esecutività – che si considera come un attestato o certificato che deve essere edito a norma del can. 57, § 1 dalla Segnatura Apostolica – dopo che è stata edita una duplice pronuncia a favore della nullità del matrimonio e nessuna impugnazione è stata presentata di fronte all’istanza competente e perciò la sentenza canonica è divenuta esecutiva.
Commenti C. Ventrella, «Natura giuridica del decreto di esecutività di sentenze matrimoniali e sua denegata impugnabilità. Commento al decreto del Congresso della Segnatura prot. n. 37355/05 CA», Il diritto di famiglia e delle persone 54 (2025) 76-83.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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