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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 17.12.1988, Prot. N. 19323/87 CA


Parte attrice Rev.da X
Parte convenuta Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus
Oggetto Exclaustrationis impositae
coram Silvestrini
Contenuto I. Consulendum non esse Sanctissimo iuxta precem;
II. Recursum ad disceptationem admittendum non esse.
Note Cf. etiam prot. n. 19323 - B/87 CA.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 686 § 3; 697-700; 699 § 1; 1739
Constitutio apostolica Regimini Ecclesiae universae n. 107
Massime
1. Ut Collegium Signaturae Apostolicae Sanctissimo consulere possit pro concessione petitae gratiae etiam meritum causae examinandi, conditiones sunt hae: 1. exsistentia iustae seu proportionaliter gravis causae pro gratiae concessione; 2. fundata spes ut examen circa meritum causae impugnati decreti reformationem inducere possit. Magna inconvenientia, etenim, adest si tribunal ingredi debeat ambitum discretionis quae propria est potestatis administrativae.
2. Ad exclaustrationem imponendam requiruntur causae graves quae notae faciendae sunt sodali, ut ipse sese defendere et emendare possit (in casu competens Curiae Romanae Dicasterium dimissionis decretum confirmare recusavit et exclaustrationem sodali imposuit).
Cf. etiam maximae decreti Congressus sub prot. n. 19323/87 CA.
1. Perché il Collegio della Segnatura Apostolica possa consigliare il Sommo Pontefice di concedere la grazia richiesta, di esaminare anche il merito della causa, le condizioni sono queste: 1. L’esistenza di una giusta ossia proporzionatamente grave per la concessione della grazia; 2. La speranza fondata che l’esame del merito della causa possa indurre alla riforma del decreto impugnato. È infatti molto sconveniente che un tribunale debba entrare nell’ambito della discrezionalità, che è propria della potestà amministrativa.
2. Per imporre l’esclaustrazione si richiedono cause gravi che debbono essere rese note al sodale perché possa difendersi e emendarsi (nel caso il competente Dicastero della Curia Romana ricusò di confermare il decreto di dimissione e impose al sodale l’esclaustrazione).
Cf. pure le massime del decreto del Congresso nel prot. n. 19323/87 CA.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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