Università Facoltà di Diritto Canonico www.iuscangreg.itCIC1983CCEONorme extra-codicialiRisposte della Sede ApostolicaDiritto particolareDiritto proprio / statutiFonti storicheGiurisprudenzaAccordi internazionaliSiti webLetteraturaPeriodica de re canonicaBibliografia canonisticaMotori di ricercaLinklistMappa sitoDocentiNoti professori del XX secolo
Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 31.10.1992, Prot. N. 22571/91 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Suspensionis
coram Mercieca
Contenuto Constare de violatione legis in decernendo et procedendo.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 1992, p. 1117.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 1044 § 2, n. 2; 1319 § 1; 1347 § 1; 1395 §§ 1-2
Massime
1. Sacerdos ministeria sacerdotalia, uti Missam celebrare, Confessiones audire et huiusmodi, vi Sacrae Ordinationis exercet: ex hoc sequitur quod sacerdos, qui a suo Ordinario haud idoneus consideratur ut officium quoddam ei conferatur, non illico inhabilis evadit ad Ordines Sacros exercendos, nisi aliter aliae rationes suadeant.
2. Praescriptum can. 1044, § 2, n. 2 poenale non est. Iamvero hic canon non agit de poena suspensionis, neque de privatione officii ecclesiastici, sed de impedimento exercendi Sacros Ordines, quod nullam relationem habet cum delicto, neque ab Episcopo statuitur, sed ab ipsa lege.
3. In can. 1044, § 2, n. 2 agitur de amentia aliave infirmitate psychica qua persona, post Ordines receptos, consultis peritis, inhabilis ad ministerium rite implendum inventa est. Is qui hac infirmitate laborat inhabilis evadit ea perdurante ad exercendos Ordines simpliciter et non tantum publice. Item, si Ordinarius, consulto perito, Ordinis exercitium iterum permiserit, haec permissio exercitium Ordinis simpliciter respicit et non tantum eiusdem exercitium privatum. Ordinarius, enim, non valet huic canoni aliquid apponere vel detrahere; quia non Ordinarius hoc impedimentum statuit sed ipsa lex.
1. Il sacerdote esercita i ministeri sacerdotali, come celebrare la Messa, ascoltare le Confessioni e simili, in forza della Sacra Ordinazione: be segue che un sacerdote che dal suo Ordinario non è ritenuto idoneo a che gli sia conferito un ufficio, non per questo diventa inabile a esercitare gli Ordini Sacri, a meno che non persuadano diversamente altre ragioni.
2. Il prescritto del can. 1044, § 2, n. 2 non è penale. Ora poi questo canone non tratta della pena della sospensione né della privazione dell’ufficio ecclesiastico, ma dell’impedimento ad esercitare gli Ordini Sacri, e non ha alcuna relazione con un delitto, e non è stabilito dal Vescovo, ma dalla legge.
3. Nel can. 1044, § 2, n. 2 si tratta della pazzia o di un’altra infermità psichica per la quale una persona, dopo aver ricevuti gli Ordini, consultati i periti, è trovata inabile a esercitare debitamente il ministero. Chi soffre di questa infermità risulta inabile, finché dura, a esercitare gli Ordini semplicemente, e non soltanto pubblicamente. Così, se l’Ordinario, consultato un perito, abbia di nuovo permesso l’esercizio dell’Ordine, questo permesso attiene all’esercizio dell’Ordine semplicemente e non soltanto al suo esercizio privato. L’Ordinario infatti non può aggiungere o togliere alcunché a questo canone perché non è l’Ordinario che ha stabilito questo impedimento, ma la stessa legge.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

Collegamento a questa pagina: https://www.iuscangreg.it/stsa?id=493&lang=IT