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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 25.06.1994, Prot. N. 24111/93 CA


Parte attrice Rev.da X
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Dimissionis
coram Agustoni
Contenuto Decretum Congressus confirmandum esse.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 1994, p. 1207.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC can. 696 § 1
Normae Speciales Art. 116  
Lex propria Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae Art. 84
Massime
1. Provocatio a Congressu ad Collegium Iudicum appellationi aequiparari nequit.
2. Ubi adversus decretum Congressus ad Collegium Iudicum recursus admovetur, videndum tantum est utrum argumenta a recurrente allata, iuxta Collegii iudicium, decisionem Congressus concutere vel infirmare valeant; idest utrum iudicium collegiale ab illo Congressus dissentiat, ita ut Collegium decernat causam esse coram disputandam. Quibus in casibus ergo Iudicibus consideranda ac perpendenda sunt ex una parte motiva a Patrono partis resistentis adversus decretum Congressus allata, ex altera vero parte votum Promotoris Iustitiae super eadem motiva.
Cf. etiam maximae decreti Congressus sub prot. n. 24111/93 CA.
1. La provocazione dal Congresso al Collegio dei giudici non si può equiparare ad un appello.
2. Quando si propone ricorso al Collegio dei giudici contro un decreto del Congresso, si deve esaminare solo se, a giudizio del Collegio, gli argomenti addotti dal ricorrente sono in grado di rovesciare o confutare la decisione del Congresso, ossia, se il giudizio collegiale dissenta da quello del Congresso, così che il Collegio decida che la causa debba essere discussa pubblicamente. In questi casi perciò i giudici devono considerare e valutare da una parte i motivi addotti dal patrono della parte resistente contro il decreto del Congresso, dall’altra parte poi il voto del promotore di giustizia sopra i medesimi motivi.
Cf. anche le massime del decreto del Congresso prot. n. 24111/93 CA.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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