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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 12.03.1994, Prot. N. 23943/93 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Iurium
coram Fagiolo
Contenuto Recursum ad disceptationem admittendum non esse.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 1994, pp. 1206-1207.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 265; 271 § 2; 271 § 3; 283 § 1; 1589 § 1
Massime
1. Recursu proposito adversus reiectionem in Congressu habitam, agitur de eodem gradu et de eodem obiecto, minime vero de altero gradu circa diversum obiectum. Habetur ideo in casu quaestio incidentalis (cf. decretum definitivum diei 30 aprilis 1991 in una Quebecen.).
2. Prohibitio exercendi in dioecesi ministeria, id est confessiones excipere (can. 966), divinum praedicare verbum (can. 764) et Eucharistiam coram quovis coetu celebrare, non est quaedam suspensio, sed tantum uti consequentia denegationis ulterioris in dioecesi commorationis recurrentis, qui alibi incardinatus est, interpretanda est (cf. can. 271, § 3).
3. Factorum, quae in decreto de vita recurrentis memorantur, veritas aut falsitas non inficit substantiam decreti, quod totum innittitur in voluntate Episcopi non concedendi facultatem in dioecesi commorandi.
4. Est in Episcopi facultate prohibere sacerdoti commorationem in dioecesi, ubi sacerdos incardinationem non habeat, cum ipse debuisset in sua dioecesi commorari.
1. Una volta proposto ricorso contro il rigetto deciso in Congresso, si tratta dello stesso grado e dello stesso oggetto, non assolutamente di un grado diverso su un altro oggetto. Si ha perciò nel caso una questione incidentale (cf. il decreto definitivo del 30 aprile 1991 in una Quebecen.).
2. La proibizione di esercitare in diocesi il ministero, ossia ascoltare le confessioni (can. 966), predicare la parola di Dio (can. 764) e celebrare l’Eucaristia in qualsiasi assemblea, non è una certa sospensione, ma si deve interpretare solo come la conseguenza della negata ulteriore abitazione in diocesi del ricorrente, che è incardinato altrove (cf. can. 271, § 3).
3. La verità o la falsità di fatti, che nel decreto ricordano la vita del ricorrente, non inficia la sostanza del decreto, che si fonda tutto nella volontà del vescovo di non concedere la facoltà di abitare in diocesi.
4. È nella facoltà del vescovo proibire ad un sacerdote di abitare nella diocesi, se il sacerdote non abbia l’incardinazione: egli infatti avrebbe dovuto abitare nella sua diocesi.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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