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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 14.05.1994, Prot. N. 24110/93 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Diocesi Romana
Oggetto Dimissionis
coram Agustoni
Contenuto Recursum ad disceptationem admittendum non esse.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 1994, p. 1206.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 50; 51; 620; 622; 703
Massime
1. Attento can. 703 praescripto, cum cann. 620 et 622 collato, scatet Superiorem generalem Superioribus maioribus esse accensendum, cui legitime igitur competit explere quae in eodem canone statuuntur.
2. Praescriptum can. 703 haud statuit eiectionem e domo religiosa utpote conditionem praeviam ac necessariam quominus legitimus superior sive proceduram dimissionis instituat ad normam iuris, sive causam ad Sedem Apostolicam deferat, satis est ut sodalis de facto diutius iam illegitime extra domum religiosam degat (in casu sodalis post adsecutam libertatem vigilatam iussus est apud quoddam monasterium habitare).
3. Scandalum exterius a sodali causatum et gravissimum nocumentum Instituto imminens sive simul sive seiunctim haberi possunt ut superior remedia de quibus in can. 703 adhibeat.
4. Ius remittit discretioni superioris, attentis adiunctis, quodnam remedium aptius adhibendum sit, scilicet procedura dimissionis aut delatio ad Sedem Apostolicam.
5. Si dimissionis procedura instauratur, dum superiores servare tenentur iuris sive universalis sive particularis praescripta, Sedes autem Apostolica nulla obstringitur ratione procedendi in dimissione alicuius religiosi ad normam can. 703, dummodo ipsi ius defensionis cautum sit et motiva decisionis saltem summarie exponantur (cann. 50-51).
1. Dal prescritto del can. 703, collegato ai ca cann. 620 et 622, segue che il Superiore generale deve essere contato tra i Superiori maggiori, per cui gli compete legittimamente di svolgere tutto quanto è stabilito nel medesimo canone.
2. Il prescritto del can. 703 non stabilisce l’espulsione dalla casa religiosa come condizione previa e necessaria perché il legittimo superiore istituisca a norma del diritto la procedura di dimissione o deferisca la causa alla Sede Apostolica; è sufficiente che il sodale di fatto abitasse già da alquanto lungo tempo illegittimamente fuori dalla casa religiosa (nel caso il sodale dopo aver ottenuto la libertà vigilata ha ricevuto l’ordine di abitare presso un monastero).
3. Lo scandalo esterno causato dal sodale e l’imminente gravissimo danno per l’Istituto possono darsi sia contemporaneamente sia successivamente perché il superiore usi dei rimedi di cui al can. 703.
4. Il diritto lascia alla discrezione del superiore, considerate le circostanze, quale rimedio sia più opportuno adoperare, ossia la procedura di dimissione o il deferimento alla Sede Apostolica.
5. Se si instaura la procedura di dimissione, mentre i superiori sono tenuti a osservare i prescritti del diritto universale e particolare, la Sede Apostolica invece non è legata da alcun procedimento nel dimettere un religioso a norma del can. 703, purché gli sia assicurato il diritto di difesa e siano esposti almeno sommariamente i motivi della decisione (cann. 50-51).

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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