Università Facoltà di Diritto Canonico www.iuscangreg.itCIC1983CCEONorme extra-codicialiRisposte della Sede ApostolicaDiritto particolareDiritto proprio / statutiFonti storicheGiurisprudenzaAccordi internazionaliSiti webLetteraturaPeriodica de re canonicaBibliografia canonisticaMotori di ricercaLinklistMappa sitoDocentiNoti professori del XX secolo
Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 24.06.1995, Prot. N. 22571/91 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Impedimenti ab Ordinibus exercendis
coram Davino
Contenuto Ad primum: Affirmative, seu concedendam esse petitam restitutionem in integrum adversus sententiam definitivam diei 31 octobris 1992;
Ad alterum: Non constare de violatione legis tum in procedendo tum in decernendo.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 1995, p. 849.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 384; 392 § 2; 1029; 1041, n. 1; 1044 § 2, n. 2; 1574; 1645 §§ 1-2; 1648; 1741, n. 2; 1752
Massime
1. Soluta iam est quaestio de facultate proponendi petitionem restitutionis in integrum adversus decisiones definitivas Signaturae Apostolicae, cum revera facultas eiusmodi non una vice iam agnita sit.
2. Non agitur de poenali causa cum interdictio exercendi ordines non ut poena imposita fuit sed solummodo ut consectarium status psychologici sacerdotis, qui status, iudicio Episcopi ac praehabito periti voto, ipsum inhabilem faciebat ad ordines rite exercendos.
3. Sacerdotalis status seu condicio postulat capacitatem in subiecto exercendi ordines, i.e. ministerium recte implendi, quae capacitas exigit qualitates ordini congruentes. Qualitates vero huiusmodi illae habendae sunt quae sinunt utiliter, seu ex una parte absque damno, ex altera efficaciter seu fructuose, munera propria clerici adimplere; si quae vero obstant quominus animarum saluti provideatur, non tantum ob amentiam sed et insuper ob cuiusvis generis mentalem deordinationem, et haec impedimentum constituere possunt pro rite exercendo clericorum ministerio.
4. Exercere “privatim” ordines, practice est vox sine sensu, cum nihil aliud forsan innuere possit quam Eucharistiam celebrare, quod stricto quidem sensu, haud aequat notionem ministerii sacerdotalis vel ordinis exercitii, quamvis, uti par est, semper sit et maneat sacerdotalis actio. Nec valet obiicere sacerdotes adesse qui, ob aetatem, physicam infirmitatem vel etiam voluntariam electionem, vide sodales alicuius Instituti religiosi, publice minime ordines exerceant. Hi, de facto, ministerium sacerdotale plene haud exercent, sed iure minime prohibentur.
5. Ordinarius permittere potest et, certis in adiunctis, vetare ordinis exercitium, peritorum vero opera utendum est «ad factum aliquod comprobandum vel ad veram alicuius rei naturam dignoscendam» (can. 1574). In casu «factum aliquod» vel «rei alicuius natura» non est habilitas vel inhabilitas ad ordines exercendos sed potius exsistentia morbi mentis vel mentalis cuiusdam generis deordinationis, qua probata, iudicio Ordinarii aliquis inhabilis habendus sit ad ordines exercendos
6. Non omnis deordinata agendi ratio semper ex mentali defectu vel deordinatione repetenda est, ita ut numquam sermo fieri posset de morali responsabilitate vel culpa.
7. Prohibitio ne recurrens publice exerceret ministerium sacerdotale haud est contra can. 1044, § 2, n. 2, qui de impeditis ab ordinibus excerdendis cavet: cum agatur de eo qui inidoneus fit ob psychicam infirmitatem, quae, natura et gravitate, varia esse potest quaeque consectaria diversa prae se ferre potest, lex minime Episcopum vetat prohibere, praesertim prae oculis habitis et contentis in can. 1752, publicum ministerii exercitium, consultis, uti par est, peritis.
1. È ormai risolta la questione circa la facoltà di proporre domanda di restitutio in integrum contro decisione definitive della Segnatura Apostolica, dal momento che in realtà questa facultà sia stata riconosciuta non una sola volta.
2. Non si tratta di una causa penale se l’interdizione all’esercizio degli ordini non è stata imposta come pena ma solo come conseguenza dello stato psicologico del sacerdote, il cui stato, a giudizio del vescovo e dopo aver ricevuto il parere del perito, rendeva lo stesso inabile ad esercitare debitamente gli ordini.
3. Lo stato o condizione sacerdotale postula nel soggetto la capacità di esercitare gli ordini, cioè di adempiere debitamente il ministero, capacità che esige qualità conformi all’ordine. Queste qualità poi sono quelle che consentono di adempiere i doveri propri del chierico, utilmente, ossia da una parte senza danno, dall’altra efficacemente ossia fruttuosamente; se queste ostano alla provvista del bene delle anime, sono solo per pazzia, ma anche inoltre per il disordine mentale di qualsiasi genere, anche queste possono costituire impedimento al debito esercizio del ministero clericale.
4. Esercitare “privatamente” gli ordini, è praticamente un’espressione senza senso, che forse non potrebbe significare altro che celebrare l’Eucaristia, che in senso stretto appunto, non corrisponde alla nozione di ministero sacerdotale o di esercizio dell’ordine, benché, come è ovvio, sempre sia e rimanga azione sacerdotale. Né si può obiettare che ci sono sacerdoti che per età, malattia fisica o anche per scelta volontaria (vedi i membri di qualche istituto religioso), non esercitino mai pubblicamente gli ordini. Questi, di fatto, non esercitano pienamente il ministero sacerdotale, ma non sono affatto proibiti dal diritto.
5. L’Ordinario può permettere e, in certe circostanze, vietare l’esercizio dell’ordine, dovendo usare però dell’opera dei periti «per comprovare un fatto o per conoscere la vera natura di una cosa» (can. 1574). Nel caso «un fatto» o «la natura di una cosa» non è l’abilità o l’inabilità ad esercitare gli ordini, ma piuttosto l’esistenza di una malattia mentale o il disordine mentale di qualche tipo, provato il quale, a giudizio dell’Ordinario qualcuno sia da ritenere inabile ad esercitare gli ordini.
6. Non ogni comportamento disordinato deve essere sempre dedotto da un difetto o disordine mentale, così che non si possa mai parlare di responsabilità morale o colpa.
7. La proibizione al ricorrente di esercitare il ministero sacerdotale pubblicamente non è contro il can. 1044, § 2, n. 2, che prevede l’impedimento ad esercitare gli ordini: se si tratti di chi è inidoneo per una malattia psichica, che per natura e gravità può essere varia e che può comportare conseguenze diverse, la legge non impedisce al vescovo, avendo davanti agli occhi anche quanto è detto nel can. 1752, di proibire il ministero pubblico, consultati, naturalmente, i periti.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

Collegamento a questa pagina: https://www.iuscangreg.it/stsa?id=481&lang=IT