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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 18.03.1995, Prot. N. 24216/93 CA


Parte attrice Rev.da X
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Exclaustrationis
coram Agustoni
Contenuto Decretum Congressus reformandum non esse.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 1995, pp. 847-848.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 50; 51; 686 § 3; 703
Massime
1. Non habetur cogens argumentum ad reformandum impugnatum decretum Congressus, quo recursus non admittebatur ad disceptationem coram Collegio, cum Patronus recurrentis sero, id est tempore opportuno elapso, quaedam dubia de violatione legis in procedendo proposuerit.
2. Proposita illegitimitate exclaustrationis ex eiectione illegitima conexa, Signaturae Apostolicae tantummodo est videre de uno recursu proposito, id est adversus exclaustrationem.
3. Auditio recurrentis exclaustratae nequit negari eo quod competens Curiae Romanae Dicasterium in suo decreto directe non respondit argumentis a recurrente propositis, sed e contra summarie rationes exposuit ob quas exclaustrationem imponebat (cf. can. 51); nam si auctoritas argumentis propositis non assentatur, id sine dubio nondum significat non habuisse auditionem seriamque illorum argumentorum perpensionem.
4. Verum contradictorium non requiritur in modo procedendi administrativo iuxta quem competens Curiae Romanae Dicasterium huiusmodi in casibus rem pertractare debeat; defectus iudicialis contradictorii in casu proinde minime probat testimonia a Suprema Moderatrice allata valorem probativum non habere.
Cf. etiam maximae in decreto Congressus sub prot. n. 24216/93 CA.
1. Non si dà motivo per riformare l’impugnato decreto del Congresso, che non ha ammesso il ricorso alla discussione di fronte al collegio, se il patrono del ricorrente tardi, cioè trascorso il tempo opportuno, abbia proposto alcuni dubbi sulla violazione della legge nella procedura (in procedendo).
2. Se è proposta la illegittimità della esclaustrazione in ragione della connessione con l’illegittima espulsione, la Segnatura Apostolica deve vedere solo dell’unico ricorso proposto, ossia avverso l’esclaustrazione.
3. Che vi sia stato l’ascolto della ricorrente esclaustrata non si può negare per il fatto che il competente Dicastero della Curia Romana nel suo decreto direttamente non ha risposto agli argomenti proposti dalla ricorrente, ma piuttosto espose sommariamente le ragioni per le quali si imponeva l’esclaustrazione (cf. can. 51); infatti se l’autorità non accede agli argomenti proposti, questo senza dubbio non ancora significa che non abbia avuto ascolto e seria valutazione di quegli argomenti.
4. Non si richiede un vero contraddittorio nella procedura amministrativa con la quale il competente Dicastero della Curia Romana debba trattare la materia in casi simili; la mancanza di contraddittorio giudiziale nel caso perciò non prova assolutamente che le testimonianza addotte dalla Suprema Moderatrice non abbiano valorem probatorio.
Cf. anche le massime nel decreto del Congresso al prot. n. 24216/93 CA.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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