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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 28.04.2007, Prot. N. 37937/05 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Revocationis facultatum
coram Grocholewski
Pubblicazione W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae, 415-439
IE 19 (2007) 611-621
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Traduzioni angl., W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae, 415-439
Contenuto Constare de violatione legis in decernendo.
Note Cf. etiam Pontificium Consilium de Legum Textibus, «Nota explicativa. Chiarimenti circa l’applicazione del can. 223 § 2 CIC», Comm 42 (2010) 280-281
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 192-195; 196; 223 § 2; 561; 764; 900 § 2; 903; 904; 932 § 1; 967 § 2; 974 § 2; 1003 § 2; 1108; 1111; 1333-1334; 1335; 1336 § 1, n. 2; 1336 § 1, n. 3; 1341; 1342 § 2; 1347; 1358 § 1; 1362 § 1; 1389; 1620, n. 4; 1717; 1740-1747
Essential Norms (USA) art. 9
Massime
1. Superior hierarchicus etiam ex officio agere potest, prorsus praetermissa quaestione utrum, necne, recursus legitimus propositus sit vel de eiusdem recursus obiecto. Nam in recursibus hierarchicis definiendis haud tenet principium “ne iudex eat ultra petita” (in casu Dicasterium Curiae Romanae decretum revocavit, cuius tantum mitigationem recurrens petierat).
1. Il Superiore gerarchico può agire anche d’ufficio, tralasciando del tutto la questione se il ricorso sia stato legittimamente proposto, o circa l’oggetto del medesimo ricorso. Infatti nella decisione dei ricorsi gerarchici non vige il principio “il giudice non vada oltre ciò che è chiesto” (nel caso il Dicastero della Curia Romana ha revocato un decreto, di cui il ricorrente aveva chiesto solamente la mitigazione).
2. Revocatio facultatum de quibus in cann. 764, 974, § 2, 1003, § 2 et 1108 haud necessario privatio esse debet poenalis, de qua in can. 1336, § 1, n. 2.
2. La revoca delle facoltà di cui ai cann. 764, 974, § 2, 1003, § 2 et 1108 non deve essere necessariamente una privazione penale, di cui al can. 1336, § 1, n. 2.
3. Restrictio quoad licitam Eucharistiae celebrationem (cf. can. 900, § 2), spectatis praesertim praescriptis cann. 903, 904, 561 et 932, § 1, haud liquet eam necessario esse poenam expiatoriam, de qua in can. 1336, § 1, n. 3.
3. Non è evidente che una restrizione quanto alla lecita celebrazione dell’Eucaristia (cf. can. 900, § 2), soprattutto in riferimento ai prescritti dei cann. 903, 904, 561 et 932, § 1, debba essere necessariamente una pena espiatoria, di cui al can. 1336, § 1, n. 3.
4. Ad naturam actus administrativi dignoscendam, scilicet utrum, necne, poenalis naturam praeseferat, tria examini subicienda sunt: ratio motiva, causa finalis necnon modus procedendi in casu adhibitus. Decretum poenale causam habet in factis delictum constituentibus, datur ad delictum puniendum et ratio procedendi de qua in cann. 1717-1720 adhibetur (in casu econtra actus latus est ex periculo causae civilis damnorum et finem habuit idem periculum vitandum, ratione procedendi poenali prorsus omissa).
4. Per chiarire la natura di un atto amministrativo, ossia se abbia natura penale, tre elementi devono essere esaminati: la ragione motiva, la causa finale e il modo di procedere usato nel caso. Un decreto penale ha la sua causa nei fatti che costituiscono delitto, è dato per puniere il delitto e si usa la procedura di cui nei cann. 1717-1720 (nel caso invece l’atto è stato emanato a motivo del pericolo incombente di una causa civile di danni e aveva come fine di evitare quel pericolo, avendo omessa ogni procedura penale).
5. Revocatio facultatum ad tempus indeterminatum, seu perdurante causa, haudquaquam confundi potest cum poena in perpetuum imposita.
5. La revocadelle facoltà a tempo indeterminato, ovvero finché perdura la causa, non si deve assolutamente confondere con una pena imposta in perpetuo.
6. Normae speciales Statuum Foederatorum Americae Septentrionalis, a Sancta Sede recognitae (i.e. s.d. Essential Norms), nequeunt ultra dicionem pro qua latae sunt applicari.
6. Le Norme speciali degli Stati Uniti d’America, autorizzate dalla Santa Sede (ossia le cosiddette Essential Norms), non possono applicarsi al di fuori del territorio per il quale sono state promulgate.
7. Normae speciales Statuum Foederatorum Americae Septentrionalis, a Sancta Sede recognitae (i.e. s.d. Essential Norms), interpretandae sunt intra ambitum legis universalis Ecclesiae, nam in earum versione recognita in praeambulo explicite statuitur agi de normis additiciis ad ius universale et in ipso n. 9 explicite affirmatur rem interpretandam esse intra ambitum iuris universalis («within the parameters of the universal law of the Church»).
7. Le Norme speciali degli Stati Uniti d’America, autorizzate dalla Santa Sede (ossia le cosiddette Essential Norms), si devono interpretare entro l’ambito della legge universale della Chiesa; infatti nella loro edizione autorizzata, nel preambolo, si stabilisce esplicitamente che si tratta di norme aggiunte al diritto universale e nel num 9 si afferma esplicitamente che la materia è da interpretare entro l’ambito del diritto universale («within the parameters of the universal law of the Church»).
7. Praescriptum can. 223, § 2 applicari nequit praecisione facta a legibus magis concretis ad rem pertinentibus, quae sua vice utpote normae generales applicandae sunt ratione habita circumstantiarum singularium uniuscuiusque casus concreti.
7. Il prescritto del can. 223, § 2 non può essere applicato prescindendo dalle leggi più specifiche che trattano di una materia, le quali a loro volta si devono applicare come norme generali, avuto riguardo alle singole circostanze di ciascun caso concreto.
Commenti D. Cito, IE 19 (2007) 621-625

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini