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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 13.10.2017, Prot. N. 52355/16 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Amotionis parochi
Contenuto Recursum ad disceptationem admittendum non esse.
Note Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2017, in vatican.va/content/dam/romancuria/ segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2017.pdf
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 1740; 1741, n. 1; 1741, n. 3; 1745, n. 1; 1739
Massime
1. Vix ne vix quidem quaestio fieri potest de iure defensionis denegato vel de violatione legis in procedendo quoad idem ius, cum competens Curiae Romanae Dicasterium supplementum instructionis Episcopum peragere iusserit, eum in finem ut procedura ex parte Episcopi in actum deducta emendaretur per tandem concessam Recurrenti facultatem inspiciendi acta, adeo ut idem Recurrens proprias impugnationes et, si et quatenus, probationes contrarias, de quibus in can. 1745, n. 1, exhibere posset (in casu relatio facta est ad sententiam definitivam diei 30 aprilis 2005 coram Cacciavillan, prot. n. 34723/03 CA, pp. 6-16, nn. 12-14).
2. Nullo modo requiritur gravis culpa parochi, ad eius amotionem decernendam, sed sufficit ut eius ministerium, etiam citra eius culpam, noxium aut saltem inefficax evadat.
3. Non habetur violatio legis in decernendo si ex actis satis constat saltem de gravi detrimento vel perturbatione communionis ecclesiasticae propter parochi modum agendi (cf. can. 1741, n. 1) vel de divisione inter paroecianos seu de aversione in parochum, quae praevideatur non brevi cessatura (cf. can. 1741, n. 3).
1. A mala pena, anzi per nulla, ci può essere questione di negato diritto di difesa o di violazione della legge nella procedura (in procedendo) al riguardo dello stesso diritto, qualora il competente Dicastero della Curia Romana abbia ingiunto al vescovo di fare un supplemento di istruzione per correggere la procedura posta in atto dal vescovo concedendo alfine al ricorrente la facoltà di esaminare gli atti perché possa presentare le proprie impugnazioni e, se e per quanto, le prove contrarie di cui al can. 1745, n. 1 (nel caso si è fatto riferimento alla sentenza definitiva del 30 aprile 2005 coram Cacciavillan, prot. n. 34723/03 CA, pp. 6-16, nn. 12-14).
2. Non si richiede per niente per la rimozione una colpa grave del parroco, ma è sufficiente che, anche senza sua colpa, il suo ministero risulti nocivo o almeno inefficace.
3. Non si ha violazione della legge nella decisione (in decernendo) se dagli atti consti almeno di un grave danno o perturbamento alla comunione ecclesiastica a motivo del modo di agire del parroco (cf. can. 1741, n. 1) o della divisione tra i parrocchiani o avversione contro il parroco che si preveda che non cesserà in breve tempo (cf. can. 1741, n. 3).
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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