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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 07.07.2023, Prot. N. 55700/21 CA


Parte attrice Rev.da Y
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Dimissionis
coram Hendriks
Contenuto Non constare de violatione legis in procedendo.
Constare de violatione legis in decernendo.
Note Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2023 in https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2023.pdf
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 50; 127; 166; 615; 692; 696 § 1; 697, n. 2; 699 § 1; 699 § 2; 700
Constitutio apostolica Vultum Dei quaerere art. 8 § 2
Massime
1. Signatura Apostolica solum videt de recursu instituto, scilicet contra decretum dimissionis (in casu recurrens contendebat illegitimam submissionem monasterii praesidi foederationis, quam ceterum recurrens non impugnaverat).
2. In agro sistimus qui legis violationem transgreditur et Signaturam Apostolicam ad causae meritum diiudicandum perducit, quoties religiosus dimissus causas excusantes oboedientiam adducit (in casu morbus pandemus, nempe covid, ut causa excusans non agnitus est).
3. Consilio ad consensum ad normam can. 699, § 2 Superiori praestandum de dimissione sodalis ne quidem convocato, violatio legis in propatulo est, quae ad invalidam decisionem dimittendi sodalem perducit.
4. Incassum invocatur lex quaedam specialis vel dispensatio quae derogavisset praescripto idem consilium convocandi (in casu in rerum condicione morbi pandemi, nempe covid, non invenitur ratio cur normae recte non applicandae essent: numquam in procedura dimissionis disceptata est impossibilitas recte applicandi normas; ne quidem urgebat necessitas ad exitum proceduram dimissionis statim ducendi; nec ceterum morbus pandemus, nempe covid, habitus est utpote causa excusans sodalis inoboeditionem).
1. La Segnatura Apostolica giudica solo del ricorso istituito, ossia contro il decreto di dimissione (nel caso la ricorrente contestava che era stata illegittima la sottomissione del monastero alla preside della federazione, sottomissione che peraltro la ricorrente non aveva impugnato).
2. Siamo in un campo che va oltre la violazione della legge e conduce la Segnatura Apostolica a giudicare del merito della causa, tutte le volte che un religioso dimesso adduce cause scusanti alla disobbedienza (nel caso il morbo pandemico, ossia il covid, non è stato riconosciuto come causa scusante).
3. Se il consiglio per dare il consenso a norma del can. 699, § 2 al Superiore sulla dimissione di un religioso non è stato neppure convocato, la violazione della legge è in evidenza, e conduce alla invalida dimissione del sodale.
4. Invano è invocata una qualche legge speciale o una dispensa la quale avrebbe derogato al prescritto di convocare il medesimo consiglio (nel caso nella condizione del morbo pandemico, ossia il covid, non si trova la ragione per la quale le norme non si sarebbero dovute applicare correttamente: mai nella procedura di dimissione si è discussa l’impossibilità di applicare correttamente le norme; neppure c’era necessità urgente di condurre a termine subito la procedura di dimissione; né d’altronde il morbo pandemico, ossia il covid, è stato ritenuto quale causa scusante la disobbedienza del sodale).
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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