Università Facoltà di Diritto Canonico www.iuscangreg.itCIC1983CCEONorme extra-codicialiRisposte della Sede ApostolicaDiritto particolareDiritto proprio / statutiFonti storicheGiurisprudenzaAccordi internazionaliSiti webLetteraturaPeriodica de re canonicaBibliografia canonisticaMotori di ricercaLinklistMappa sitoDocentiNoti professori del XX secolo
Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 27.11.2015, Prot. N. 50159/15 CA


Parte attrice Rev.da X
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Exclaustrationis impositae
Contenuto Recursum ad disceptationem admittendum non esse.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 2015, p. 789.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC can. 686 § 3
Massime
1. Violationes praeceptorum Sorori exclaustrandae impositorum, quamquam plerumque minus graves videntur, iuxta Moderatricem supremam in circumstantiis particularibus Instituti vere graves sunt, etenim: certi limites Sorori impositi sunt ad sorores debiliores tuendas vel relationes Instituti cum externis salvandas; transgressiones frequentes, etiam in parvis, vitam serenam maioris communitatis apud domum matricem Instituti continuo perturbant; religiosa quae, non obstantibus longa cura, restrictionibus postea impositis ac monitione formali tandem data, proprium modum agendi satis non mutat, nec in parva communitate Instituti tuto inseri potest.
2. Relate ad accusationem quandam adversus Sororem exclaustrandam motam sed ab ipsa sodali strenue denegatam, illa assertio numquam investigata eo vel minus probata et haudquaquam uti exclaustrationis ratio motiva, sine qua non, evasit.
Cf. etiam maximae decreti definitivi sub prot. n. 50159/15 CA.
1. Le violazioni dei precetti imposti alla Sorella da esclaustrare, benché generalmente non sembrino poco gravi, secondo la moderatrice suprema nelle circostanze particolari dell’istituto sono veramente gravi: infatti sono state imposte determinate limitazioni per difendere le sorelle più deboli e per salvare le relazioni dell’istituto all’esterno; le frequenti trasgressioni, anche in piccole cose, perturbano continuamente la vita serena della più grande comunità presso la casa madre dell’istituto; la religiosa, nonostante una lunga cura e le restrizioni dopo imposte e la ammonizione formale data alla fine, non muta corrispondentemente il proprio comportamento, e neppure può essere inserita con sicurezza in una piccola comunità dell’istituto.
2. Quanto ad una accusa mossa contro la Suora da esclaustrare e dalla stessa strenuamente negata, quell’accusa non fu mai fatta oggetto di indagine e tanto meno provata e meno che mai diventò causa motiva discriminante dell’esclaustrazione.
Cf. anche le massime del decreto definitivo nel prot. n. 50159/15 CA.
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

Collegamento a questa pagina: https://www.iuscangreg.it/stsa?id=420&lang=IT