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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Secretarii del 20.01.2015, Prot. N. 49756/14 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Prohibitionis ministerium sacrum in archidioecesi exercendi
Contenuto Recursum in limine reiciendum esse.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC can. 271 § 3
Massime
1. Decretum, quo Episcopus Ecclesiae particularis hospitis exercitium ministerii sacerdotalis intra fines eiusdem Ecclesiae particularis vetuit, naturam poenalem non induit.
2. Aequitas naturalis ad normam can. 271, § 3 servata censenda est cum exercitium ministerii sacerdotalis tantum intra fines Ecclesiae hospitis vetitum sit;
3. Honesta sustentatio, praecaventia et securitas socialis necnon assistentia sanitaria Episcopi proprii est, non autem Episcopi Ecclesiae hospitis.
Cf. etiam maximae decreti Congressus sub prot. n. 49756/14 CA.
1. Il decreto con il quale il vescovo della Chiesa particolare ospitante ha vietato l’esercizio del ministero sacerdotale entro i confini della medesima Chiesa particolare, non riveste natura penale.
2. L’equità naturale si deve ritenere a norma del can. 271, § 3 osservata qualora l’esercizio del ministero sacerdotale sia vietato solo entro i confini della Chiesa ospitante.
3. L’onesto sostentamento, la previdenza e la sicurezza sociale come pure l’assistenza sanitaria è del vescovo proprio, non invece del vescovo della Chiesa ospitante.
Cf. anche le massime del decreto del Congresso nel prot. n. 49756/14 CA.
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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