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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 02.10.2015, Prot. N. 50175/15 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Translationis a paroecia
Contenuto Recursum ad disceptationem admittendum non esse.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 2015, p. 788.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 51; 190 § 2; 1739; 1740-1747; 1746; 1748-1752
Massime
1. Si translatio fiat invito officii titulari, gravis requiritur causa et, firmo semper iure rationes contrarias exponendi, servanda est procedura iure praescripta (cf. can. 190, § 2).
2. Ad praescriptum can. 51 quod attinet, obiectum recursus contentiosi administrativi non est ipsum decretum Episcopi, sed potius decretum competentis Curiae Romanae Dicasterii, quo confirmata est translatio parochi. Etenim ad normam can. 1739 Superior hierarchicus qui de recursu videt, attentis actis et argumentis, in propria decisione potest motiva actus administrativi singularis impugnati quae iusta censet et ob quae actum confirmat exprimere (in casu competentis Curiae Romanae Dicasterii decretum iustam causam translationis invenit praesertim in necessitatibus paroeciae ad quam, quae proprio parocho ab anno 2010 carebat);
3. Decisio ipsius Superioris hierarchici nullo modo infici potest ob indebitam moram ex parte auctoris decreti in recursu transmittendo ad normam can. 1737, § 1.
4. Quoad violationem legis in decernendo ex parte competentis Curiae Romanae Dicasterii ob omissum quodvis examen de merito, in casu de facto in decreto impugnato idem Dicasterium expresse egit de asserta inopportunitate translationis, antequam eam ad normam can. 1739 confirmavit.
Cf. etiam maximae decreti definitivi sub prot. n. 50175/15 CA.
1. Se il trasferimento avvenga contro la volontà del titolare dell’ufficio, si richiede una grave causa e, fermo sempre restando il diritto di esporre le ragioni contrarie, si deve osservare la procedura prescritta dal diritto (cf. can. 190, § 2).
2. Per quanto attiene al prescritto del can. 51, oggetto del ricorso contenzioso amministrativo non è lo stesso decreto del Vescovo, ma piuttosto il decreto del competente Dicastero della Curia Romana, con il quale è stato confermato il trasferimento del parroco. Infatti il Superiore gerarchico che tratta del ricorso a norma del can. 1739, considerati gli atti e gli argomenti, nella propria decisione può esprimere i motivi dell’atto amministrativo singolare impugnato che ritiene giusti e per i quali conferma l’atto (nel caso il decreto del competente Dicastero della Curia Romana trovò la giusta causa del trasferimento soprattutto nelle necessità della parrocchia ad quam, che mancava del proprio parroco dal 2010).
3. La decisione dello stesso Superiore gerarchico non può essere inficiata assolutamente a motivo dell’indebito ritardo da parte dell’autore del decreto nel trasmettere il ricorso a norma del can. 1737, § 1.
4. Quanto alla violazione della legge in decernendo da parte del competente Dicastero della Curia Romana per aver omesso qualsiasi esame sul merito, nel caso di fatto nel decreto impugnato il medesimo Dicastero ha trattato espressamente della asserita inopportunità del trasferimento, prima di confermarlo a norma del can. 1739.
Cf. anche le massime del decreto definitivo nel prot. n. 50175/15 CA.
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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