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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 28.10.2022, Prot. N. 53922/18 CA


Parte attrice D.nus X et alii
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Reductionis ecclesiae X in usum profanum
coram Hendriks
Contenuto Decretum Congressus reformandum non esse.
Note Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2022 in https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2022.pdf
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 1222 § 2; 1276 § 1; 1291-1295
Massime
1. Non habetur violatio legis in procedendo si, audito consilio presbyterali, novum documentum a recurrentibus adducitur de oeconomica paroeciae ratione, cuius priorem versionem ceterum idem consilium prae oculis habuit.
2. Non habetur violatio legis in decernendo quoad reductionem ecclesiae in usum profanum quoties solutio ad servandam ecclesiam a recurrentibus proposita a) haud excludit usus profanos sordidos; vel b) a paroecia reicitur, quae licentiam ab Ordinario proinde haud requirat ad actum administrationis quod attinet; vel c) impar facto evadat, considerata oeconomica paroeciae condicione, impensis ad reficiendam ecclesiam necessariis.
1. Non c’è violazione della legge quanto alla procedura se, udito il consiglio presbiterale, dai ricorrenti viene addotto un nuovo documento relativo alla situazione economica della parrocchia, la cui versione precedente, peraltro, lo stesso consiglio ebbe davanti agli occhi.
2. Non c’è violazione della legge nella decisione di ridurre la chiesa ad uso profano, se la soluzione proposta dai ricorrenti per conservare la chiesa a) non esclude usi profani sordidi; oppure b) è rifiutata dalla parrocchia, che quindi non richieda all’Ordinario la licenza relativa all’atto di amministrazione; oppure c) risulti di fatto sproporzionata, considerata la situazione economica della parrocchia, alle spese necessarie per il restauro della chiesa.
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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