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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 28.10.2022, Prot. N. 52693/17 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Amotionis parochi
coram Sandri
Contenuto Decretum Congressus reformandum non esse.
Note Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2022 in https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2022.pdf
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 274 § 2; 1395 § 1; 1741, n. 1; 1741, n. 3; 1744 § 2
Massime
1. Iuxta Signaturae Apostolicae iurisprudentiam sufficit, ex una parte, unam tantum causarum ad amovendum parochum adesse, ex altera, eandem in impugnato decreto perpendi.
2. De iure defensionis a competenti Curiae Romanae Dicasterio violato ne sermo fieri potest, si prior recurrentis patronus et ipse recurrens plus quam quinque et viginti epistulas miserunt, non sine plurimis adnexis et responsionibus a Dicasterio latis.
3. Sufficientem probatamque recte censuit competens Curiae Romanae Dicasteriujm causam de qua ad can. 1741, n. 1 («modus agendi qui ecclesiasticae communioni grave detrimentum vel perturbationem afferat») si: 1) ex modo sese gerendi recurrens in ministerio exercendo paroecias dioecesimque periculo procedurarum civilium obiecit, et eodem modo aliquos fideles admovit, sed multos alios abalienavit; 2) acta causae illustrant habitus communioni ecclesiali contrarios adfuisse in ministerio a recurrente per annos exercito, ita ut tales difficultates inveteravisse viderent (in casu patet inde a primitivis diebus a paroecia recepta recurrentem communitati paroeciali officiisque dioecesanis infenso modo sese gessisse).
4. Pendente recursu adversus amotionem a paroecia illegitima censeri nequit cuiusdam officii propositio ab Episcopo parocho amoto facta, si 1) non agatur de officiis incompatibilibus; 2) nominatio ad tempus indeterminatum sit, quam revocari potuisset, amotione parochi illegitima habita; nam amotio non eximit ab obligatione observanda de qua in can. 274, § 2.
5. Iuxta Signaturae Apostolicae iurisprudentiam recusatio in commercio epistulari de quo in can. 1744, § 2 recipiendo idem est quam notificatio (in casu, ceterum, nullum aderat legitimum impedimentum quod recurrentem retinere potuisset a communicatione recipienda, de qua idem certior factus erat).
1. Secondo la giurisprudenza della Segnatura Apostolica è sufficiente, da una parte, che vi sia (anche) una sola delle cause per la rimozione del parroco, e, dall’altra parte, che la stessa sia stata valutata nel decreto impugnato.
2. Non si neppure parlare di diritto di difesa violato dal competente Dicastero della Curia Romana, se il primo patrono del ricorrente e lo stesso ricorrente hanno inviato più di venticinque lettere, senza i moltissimi allegati e risposte date dal Dicastero.
3. Il competente Dicastero della Curia Romana ha rettamente ritenuto sufficiente e provata la causa di cui al can. 1741, 1° («modo di agire che arrechi grave danno o turbamento alla comunione ecclesiale») se: 1) per il modo di comportarsi il ricorrente nell’esercizio del ministero ha esposto le parrocchie e la diocesi al pericolo di procedure civili, e allo stesso modo ha avvicinato alcuni fedeli, ma molti altri li ha allontanati; 2) gli atti della causa illustrano che i suoi modi abituali nel ministero esercitato da anni sono stati contrari alla comunione ecclesiale, così che tali difficoltà sembrino conservate (nel caso appare che già dai primi giorni appena ricevuta la parrocchia, il ricorrente si è comportato in modo ostile alla comunità parrocchiale e agli uffici diocesani).
4. Pendente il ricorso contro la rimozione dalla parrocchia non si può ritenere illegittima la proposta fatta da parte del vescovo al parroco rimosso di un ufficio, se 1) non si tratti di uffici incompatibili; 2) la nomina sia a tempo indeterminato, che si sarebbe potuto revocare, una volta dichiarata illegittima la rimozione del parroco; infatti la rimozione non esime dall’osservanza dell’obbligo di cui al can. 274, § 2.
5. Secondo la giurisprudenza della Segnatura Apostolica il rifiuto di ricevere la corrispondenza di cui al can. 1744, § 2 e come la notificazione (nel caso, poi, non v’era alcun impedimento legittimo che potesse trattenere il ricorrente dal ricevere la corrispondenza, di cui lo stesso era stato informato).
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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