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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 14.03.2009, Prot. N. 40073/07 CA


Parte attrice D.nus Wallner
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Diocesi Ratisbonen.
Oggetto Declarationis inhabilitatis ad vocem passivam
coram Echevarría Rodríguez
Traduzioni Amtsblatt für die Diözese Regensburg (2009) 62-64 (germ.)
Contenuto De recursu adversus decretum reiectionis a Congressu latum. Recursus non admittitur ad disceptationem.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 2009, 599
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 212; 212 § 3; 228 § 2; 512 § 3; 537
Lumen gentium 37;  
Presbyterorum Ordinis 9;  
Instructio Ecclesiae de mysterio 5;  
Litterae apostolicae Novo millennio ineunte 45
Massime
1. Canon 512, § 3, qui praescribit: «Ad consilium pastorale ne deputentur nisi christifideles certa fide, bonis moribus et prudentia praestantes», non solum consilium pastorale dioecesanum respicit, sed vi art. 5, § 2 Instructionis Ecclesiae de mysterio etiam consilium pastorale paroeciale et consilium paroeciale a rebus oeconomicis.
1. Il canone 512, § 3, che prescrive: «Al consiglio pastorale non vengano designati se non fedeli che si distinguono per fede sicura, buoni costumi e prudenza», riguarda non solo il consiglio pastorale diocesano, ma, in forza dell’art. 5, § 2 dell’Istruzione Ecclesiae de mysterio, anche il consiglio pastorale parrocchiale e il consiglio parrocchiale per gli affari economici.
2. Publicae contestationes adversus Episcopum in grave discrimen vocant qualitates iure requisitas vel sin minus indicium grave constituunt imprudentiae in rebus ecclesiasticis agendis, quod per se inhabilem reddit consiliis ecclesiasticis participandis (in casu oppositio erga Episcopum, quippe quae christifidelium simultates et odia adversus eundem Praesulem excitavit eiusque personam detraxit, legitimum iuris defensionis exercitium, vel causa de gremiis pastoralibus pendente, nullo modo habenda est, atque damna graviora communioni ecclesiasticae intulit, quae omnia indicium sat evidens constituunt inhabilitatis consiliis ecclesiasticis participandis).
2. Le pubbliche contestazioni contro il Vescovo pongono in grave discrimine le qualità richieste dal diritto o almeno costituiscono grave indizio di imprudenza nel trattare le questioni ecclesiastiche, ciò che per se rende inabili a far parte dei consigli della Chiesa (nel caso l’opposizione al Vescovo, che ha incitato l’avversione e l’odio dei fedeli verso lo stesso Presule e ha attaccato la sua persona, non può essere ritenuta un legittimo esercizio del diritto di difesa, anche pendente una causa sui consigli pastorali, e ha inferto gravi danni alla comunione ecclesiastica, il che costituisce indizio abbastanza evidente di inabilità a far parte dei consigli ecclesiastici).
3. Arcta conexio cum ducibus coetus, qui inscribitur Wir sind Kirche, in publicis eorundem contestationibus adversus legitimas Episcoporum vel Sanctae Sedis disciplinares dispositiones, sicuti adversus Ecclesiae magisterium circa res quae ad doctrinam vel ad mores pertinent, inhabiles reddit christifideles ad consilia ecclesiastica ad normam iuris in Ecclesia particulari constituta participanda, donec saltem iidem christifideles se alienos declarent principiis atque intentis illius coetus.3. Lo stretto collegamento con i responsabili del gruppo, chiamato Wir sind Kirche, durante le loro pubbliche contestazioni contro legittime disposizioni disciplinari dei Vescovi o della Santa Sede, come contro il magistero della Chiesa in materia di dottrina e morale, rende i fedeli inabili a far parte dei consigli ecclesiastici costituiti a norma del diritto nella Chiesa particolare, almeno finché gli stessi fedeli non si distanzino dai principi e dagli intenti del menzionato gruppo.
Commenti M. Visioli, «Lo status giuridico del consigliere per gli affari economici», QDE 25 (2012) 428-430

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini