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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 26.03.2021, Prot. N. 52535/17 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Denegatae collationis officii
coram Sandri
Contenuto Decretum Congressus reformandum non esse.
Note Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2021 in https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2021.pdf
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 145 § 1; 149 § 1; 157; 269 § 1; 274; 1025 § 2; 1044 § 2, n. 2; 1734 § 1; 1737 § 1
Lex propria Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae Art. 34
Massime
1. Iuxta Signaturae Apostolicae iurisprudentiam remonstratio de qua in can. 1734, § l, ut recursui hierarchico viam legitime sternat, idem obiectum prae se ferre debet ac recursus de quo in can. 1737, § l (cf. decretum diei 26 martii 2015, prot. n. 50157/15 CA).
2. Iurisprudentia Signaturae Apostolicae clerico non agnoscit ius ad collationem officii ecclesiastici ob meram eiusdem clerici facultatum ordinis sacri possessionem, sed Episcopo reservat potestatem aestimandi eiusmodi collationis opportunitatem, ratione habita boni animarum (in casu Episcopus officii collationem denegavit ob dubium non solutum de clerici idoneitate ad officium cum cura animarum adimplendum: deficiente omni arbitrarietatis nota, nulla habetur violatio legis eo quod Episcopus nullum officium recurrenti assignaverit).
3. Haud obstante obiecto causae ad denegatam officii collationem tantum pertinente, Episcopo consilium iteratur iam a competenti Curiae Romanae Dicasterio praebitum, de opportunitate scilicet revocandi, partim saltem, prohibitionem facultatum sacerdotalium exercitii recurrenti impositam.
4. Ad normam art. 34 Legis propriae Signatura Apostolica videre potest «de reparatione damnorum actu illegitimo illatorum», relate nempe ad actus administrativos singulares legitime coram eadem Signatura Apostolica impugnatos, quin ratio haberi possit antecedentium actuum administrativorum singularium, quos recurrens ad normam iuris haud impugnaverit.
1. Secondo la giurisprudenza della Segnatura Apostolica la rimostranza di cui al can. 1734, § l, per aprire legittimamente la strada al ricorso gerarchico, deve avere lo stesso oggetto del ricorso di cui al can. 1737, § l (cf. il decreto del 26 marzo 2015, prot. n. 50157/15 CA).
2. La giurisprudenza della Segnatura Apostolica non riconosce ad un chierico il diritto al conferimento di un ufficio ecclesiastico per il solo fatto che lo stesso chierico possiede le facoltà dell’ordine sacro, ma riserva al vescovo la potestà di valutare l’opportunità di un tale conferimento, avuto riguardo al bene delle anime (nel caso il vescovo ha negato il conferimento di ufficio per il dubbio non risolto circa la idoneità del chierico ad adempiere un ufficio con cura di anime: purché manchi qualsiasi aspetto di arbitrarietà, non si dà violazione della legge per il fatto che il vescovo non abbia assegnato alcun ufficio al ricorrente).
3. Anche se l’oggetto della causa è ristretto solamente alla negazione del conferimento di un ufficio, si rivolge di uovo al vescovo l’invito, già rivoltogli dal competente Dicastero della Curia Romana, circa l’opportunità di revocare almeno in parte la proibizione imposta al ricorrente di esercitare le facoltà sacerdotali.
4. A norma dell’art. 34 della Legge propria, la Segnatura Apostolica può vedere «della riparazione dei danni inferti dall’atto illegittimo», ossia relativamente agli atti amministrativi singolari legittimamente impugnati di fronte alla medesima Segnatura Apostolica, senza che si possa avere riguardo agli atti amministrativi singolari precedenti, che il ricorrente non abbia impugnato a norma del diritto.
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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