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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 18.06.2009, Prot. N. 41422/08 CA


Parte attrice Associatio “Lumen Dei”
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Designationis Commissarii et cessationis ab officio
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Traduzioni hisp., REDC 66 (2009) 725-730
Contenuto Recursus non admittitur ad disceptationem.
Note Cf. etiam prot. nn. 41053/08 CA; 41221/08 CA; 42677/08 CA
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 305 § 1; 318 § 2; 323 § 1; 325 §§ 1-2; 326 § 1; 1496 § 1; 1497-1500; 1526 § 1
PB art. 111;  
Regulae iuris 35, 53 et 80, R.J., in VI°
Massime
1. Decreto administrativo elicito, legitimus praesumitur donec contrarium a recurrente probetur (cf. can. 1526, § 1); qua de re, actus illegitimitate a recurrente haud probata, recursus [contentiosus administrativus] reiciendus est.
1. Posto un decreto amministrativo, si presume legittimo finché il ricorrente non provi il contrario (cf. can. 1526, § 1); pertanto, se il ricorrente non prova l’illegittimità dell’atto, il ricorso [contenzioso amministrativo] deve essere rigettato.
2. Ad sodales consociationis pertinet legitimatio activa ad recursum hierarchicum proponendum adversus commissarii designationem.
2. Ai soci di una associazione compete la legittimazione attiva a proporre ricorso gerarchico avverso la designazione di un commissario.
3. Cui legitimationi activae non officit assensus actui impugnato seu constituto commissario forte datus; nam, recursu roboris suspensivae experte, omnibus, quorum interest, incumbit onus non solum actui impugnato assentiendi, sed etiam illum exsecutioni mandandi vel saltem eiusdem exsecutionem haud impediendi.
3. A questa legittimazione attiva non si oppone l’assenso eventualmente dato all’atto impugnato ossia al commissario; infatti, se il ricorso è sprovvisto di forza sospensiva, a tutti gli interessati incombe l’obbligo non sono di assentire all’atto impugnato, ma anche quelli di mandarlo ad esecuzione o almeno di non impedirne l’esecuzione.
3. Ad Auctoritatem ecclesiasticam pertinent in consociationes privatas provisiones rationabiles, id est habita ratione adiunctorum atque gravitatis irregularitatum, infra consociationis suppressionem, uti quidem commissarii designationem necnon moderatoris amotionem.
3. All’Autorità ecclesiastica competono verso le associazioni private quei provvedimenti ragionevoli, cioè proporzionati alle circostanze e alle irregolarità, che sono meno gravi della soppressione dell’associazione, come appunto la designazione di un commissario e la rimozione del moderatore.
4. Competens Dicasterium Curiae Romanae commissarium consociationis constituere potest quoties de perturbato eiusdem consociationis statu constet.
4. Il competente Dicastero della Curia Romana può costituire il commissario di una associazione ogniqualvolta consti della perturbazione dello stato dell’associazione.
5. Ad amotionem Moderatoris consociationis ad interim sede vacante constituti, data eiusdem natura precaria, causae minoris gravitatis sufficiunt.
5. Per la rimozione di un Moderatore di una associazione costituito ad interim sede vacante, data la sua natura precaria, sono sufficienti cause di minore gravità.
6. De praescripto can. 318, § 2, de auditione praevia tum moderatoris tum maiorum consociationis officialium, satis cautum est ex commercio epistulari cum competenti Dicasterio Curiae Romanae habito (in casu agebatur de Moderatore consociationis ad interim sede vacante constituto, qui de eodem commercio suum consilium certius fecerat).
6. Si è provveduto sufficientemente al prescritto del can. 318, § 2, sull’ascolto previo dia del moderatore sia degli officiali maggiori di una associazione attraverso lo scambio epistolare con il competente Dicastero della Curia Romana (nel caso si trattava del Moderatore ad interim sede vacante, che aveva informato dello scambio epistolare il suo consiglio).
7. Actioni inhibitoriae, invocatis cann. 1497-1500 praescriptis, adversus commissarium promotae satis provisum fuerat per denegatam suspensionem actus impugnati.
7. Con la negazione della sospensione dell’atto impugnato si è sufficientemente provvisto alla azione inibitoria promossa in forza dei prescritti dei cann. 1497-1500 contro il commissario.
Commenti F.R. Aznar Gil – R. Román Sánchez, «Comentario», REDC 66 (2009) 731-739

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini