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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 24.02.2017, Prot. N. 49165/14 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Pontificium Consilium pro Laicis
Oggetto Dimissionis a consociatione
coram Stankiewicz
Contenuto Non constare de legis violatione in procedendo vel in decernendo.
Note Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2017, in vatican.va/content/dam/romancuria/ segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2017.pdf
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 128; 308; 699 § 1; 1738
LP Art. 101
Massime
1. Extra limites iuris defensionis haud dubie exstat investigatio ex officio peragenda de Commissario Pontificio et coetu Consociationi moderante tamquam praerequisitum decisionis ferendae de recurrentis dimissione. Nam eiusmodi investigatio iure requisita non erat ad legitimitatem dimissionis; ceterum nominatio Commissarii Pontificii intra terminum lege statutum a nemine impugnata est.
2. De iure defensionis denegato sermo fieri nequit: nam de necessitate voti collegialis secreti cavet can. 699, § 1, quoad religiosorum dimissionem, non autem consociatorum; praescriptum can. 1738 de iure recurrentis utendi patrocinio servatur si, dimisso ex praecepto priore Advocato-Procuratore, statim alius Patronus eligitur; ius communicandi cum Commissario Pontificio ad mentem Statutorum non excludit quod per epistulas eveniat.
3. Dimissio a consociatione (publica) ob legis violationem in decernendo illegitime haberi nequit si constet de recurrentis inoboedientia praeceptis disiungendi se a quodam interventu prioris Patroni, adhaerendi conclusionibus, decisionibus atque provisionibus competentis Curiae Romanae Dicasterii, abstinendi ab actionibus adversus eiusdem Dicasterii indicationes.
4. Reiecto recursu, de damnorum refectione, vagis ceterum verbis expetita, videndum non est propter defectum praesuppositi, seu actus illegitimi (cf. can. 128 et art. 101 Legis propriae Signaturae Apostolicae).
1. È senza dubbio fuori dai limiti del diritto di difesa la indagine da condurre ex officio sul Commissario Pontificio e il gruppo dirigente di una associazione, come prerequisito alla decisione da prendere sulla dimissione del ricorrente. Infatti una simile indagine non è richiesta dal diritto per la legittimità della dimissione; del resto la nomina del Commissario Pontificio non è stata impugnata da alcuno entro il termine stabilito dalla legge.
2. Non si può parlare di diritto della difesa negato: infatti il can. 699, § 1 tratta della necessità del voto collegiale segreto per la dimissione dei religiosi, non degli associati; il prescritto del can. 1738 sul diritto del ricorrente al patrocinio è osservato se, lasciato per obbedienza il precedete Avvocato-Procuratore, subito è scelto un altro Patrono; il diritto di comunicare secondo gli statuti con il Commissario Pontificio non esclude che avvenga attraverso lettere.
3. Non si può considerare illegittima la dimissione da una associazione (pubblica) per violazione della legge in decernendo se consti della disobbedienza del ricorrente ai precetti di dissociarsi dall’intervento di un precedente Patrono, di aderire alle conclusioni, decisioni e provvedimenti del competente Dicastero della Curia Romana, di non porre in atto azioni contro le indicazioni del medesimo Dicastero.
4. Rigettato il ricorso, non si deve giudicare sulla riparazione dei danni, tra l’altro richiesta con espressioni vaghe, per mancanza del presupposto, ossia dell’atto illegittimo (cf. can. 128 e art. 101 della Legge propria della Segnatura Apostolica).
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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