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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 20.06.1998, Prot. N. 26769/96 CA


Parte attrice Rev.dus Fr. X
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Amotionis a munere superioris, translationis ad aliud munus in alia domo et damnorum.
coram Schotte
Contenuto Decretum Congressus reformandum non esse.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 1998, p. 885.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 193; 622; 624 § 3
Massime
1. Supremus Moderator Congregationis laicalis vitae consecratae ius habet amovendi Superiorem maiorem proprii Instituti secundum can. 624, § 3: «Possunt tamen (Superiores) durante munere ab officio amoveri vel in aliud transferri ob causas iure proprio statutas». In actis nihil citatur de causis in iure proprio stabilitis. Ergo Supremus Moderator clare iure gaudet amovendi superiorem maiorem, eo vel magis si gravis adsit causa.
2. Idem valet de translatione ad aliam domum, quia secundum can. 622 «Supremus Moderator potestatem obtinet in omnes instituti provincias, domos et sodales, exercendam secundum ius proprium...». In actis nihil adducitur ex iure proprio quod limitaret hanc potestatem.
3. Recte demonstratum esse adfuisse causam gravem propter quam Moderator Supremus agere potuit, nempe actiones quae, etiamsi non constituerent peccatum grave, tamen graves considerandae sunt attento contextu condicionis culturalis et socialis in regione, eo vel magis quod recurrens munere erga N functus est, quodque N eiusque coniux operam praestant in domu religiosa cui adscriptus erat recurrens, et quod scandalum inde ortum amplius ex testimoniis confratrum recurrentis probatum est.
Cf. etiam maximae prot. n. 26769/96 CA – DC.
1. Il Supremo Moderatore della Congregazione laicale di vita consacrata ha il diritto di rimuovere il Superiore maggiore del proprio Istituto secondo il can. 624, § 3: «Possono tuttavia (i Superiori) durante il loro incarico essere rimossi dal loro ufficio o trasferiti ad un altro, per ragioni stabilite dal diritto proprio». Negli atti nulla si dice di ragioni stabilite nel diritto proprio, pertanto il Supremo Moderatore gode chiaramente del diritto di rimuovere un superiore maggiore, tanto più se vi sia una grave causa.
2. Lo stesso vale per il trasferimento ad un’altra casa perché secondo il can. 622 «il Supremo Moderatore ha potestà, da esercitare secondo il diritto proprio, su tutte le province dell’Istituto, su tutte le case e su tutti i membri...». Negli atti non adduce nulla che per diritto proprio limitasse questa potestà.
3. È correttamente dimostrato che ci fu una grave causa per la quale il Moderatore Supremo poté agire, ossia azioni che, benché non costituiscano peccato grave, tuttavia sono da considerare gravi in ragione del contesto della condizione culturale e sociale della regione, tanto più che il ricorrente ricopriva il compito di consigliere di N, che con il coniuge lavorava nella stessa casa alla quale era ascritto il ricorrente, e che lo scandalo venutone è ulteriormente provato dalle testimonianze dei confratelli.
Cf. anche le massime prot. n. 26769/96 CA – DC.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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