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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 19.12.1997, Prot. N. 26769/96 CA


Parte attrice Rev.dus Fr. X
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Amotionis a munere superioris, translationis ad aliud munus in alia domo et damnorum.
Contenuto Recursum ad disceptationem admittendum non esse quia manifeste caret fundamento.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 1998, p. 885.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 50; 51; 193; 624 § 3
PB Art. 123 § 1
Massime
1. Dimissio a Moderatore Supremo revocata et ideo nullo modo a competenti Curiae Romanae Dicasterio confirmata, esse nequit obiectum controversiae coram Signatura Apostolica.
2. Quoad amotionem ab offico Superioris frustra contenditur agi de poena privationis officii, cum agatur de amotione ab officio, de qua in can. 624, § 3, et quidem ob gravem causam (in casu facta, a recurrente admissa, prorsus excusari nequeunt, attento contextu condicionis culturalis et socialis in regione, eo vel magis quod recurrens munere consiliarii erga N functus est, quodque N eiusque coniux operam praestant in domu cui adscriptus erat recurrens).
3. Recurrens ante decisiones a Moderatore Supremo latas et a competenti Curiae Romanae Dicasterio probatas, pluries scripto vel oretenus argumenta propria exposuit, quam ob rem de violatione iuris defensionis, prouti hoc in procedura administrativa servandum est, fieri nequit sermo.
4. Cum in casu haud constet de actu illegitimo a competenti Curiae Romanae Dicasterio lato vel probato, evidenter a Signatura Apostolica videndum non est de reparatione damnorum actu illegitimo illatorum.
5. Item quoad petitam compensationem pro expensis factis, recurrenti nullum strictum ius in re agnoscendum est, siquidem ipse, non obstantibus monitis, illegitime absens mansit a domo; ceterum pernotum est principium: «Damnum, quod quis sua culpa sentit, sibi debet, non aliis, imputare» (c. 86, R.J. in VI°).
1. La dimissione revocata dal Moderatore Supremo e perciò non confermata per niente dal competente Dicastero della Curia Romana, non può essere oggetto di controversia di fronte alla Segnatura Apostolica.
2. Invano si pretende quanto alla rimozione dall’ufficio di Superiore che si tratti di una pena di privazione dall’ufficio, mentre si tratta della rimozione dall’ufficio di cui al can. 624, § 3, e peraltro per grave causa (nel caso i fatti, ammessi dal ricorrente, non si possono scusare, considerato il contesto della condizione culturale e sociale della regione, tanto più che il ricorrente ricopriva il compito di consigliere di N, che con il coniuge lavorava nella stessa casa alla quale era ascritto il ricorrente).
3. Il ricorrente prima delle decisioni date dal Moderatore Supremo e approvate dal competente Dicastero della Curia Romana, ha più volte esposto per iscritto e oralmente i propri argomenti, per cui non si può parlare di violazione del diritto di difesa, quale deve essere osservato nella procedura amministrativa.
4. Dal momento che nel caso non consti di un atto illegittimo dato o approvato dal competente Dicastero della Curia Romana, evidentemente la Segnatura Apostolica non deve giudicare sulla riparazione dei danni inferti da atto illegittimo.
5. Lo stesso quanto alla richiesta compensazione delle spese sostenute: al ricorrente non si deve riconoscere alcun stretto diritto in materia, poiché egli, nonostante le ammonizioni, è rimasto illegittimamente assente dalla casa; del resto p ben noto il principio: «Deve imputare a se stesso e non ad altri il danno, chi lo sente per propria colpa» (c. 86, R.J. in VI°).

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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