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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 20.01.1998, Prot. N. 28058/97 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Amotionis a paroecia.
Contenuto Recursus ad disceptationem admittendum non esse utpote manfeste quolibet carens fundamento.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 51; 1617; 1740; 1741; 1741, n. 1; 1745 § 2
PB Art. 123 § 1
Massime
1. Causae amotionis in can. 1741 indicatae sunt tantum exemplificativae, dum parochus amoveri potest si eius «ministerium ob aliquam causam, etiam citra gravem ipsius culpam, noxium aut saltem inefficax evadat» (can. 1740), et gravis divisio et perturbatio in communitate paroeciali, quae non praevidetur cessatura si idem parochus manet, est sine dubio causa ob quam eius ministerium ibi noxium vel saltem inefficax evadit (in casu excipiebatur can. 1741, n. 1, minime respicere unitatem communitatis paroecialis, sed tantum communionem cum ipsa Ecclesia catholica).
2. Iuxta can. 51 satis est ut decretum motiva summarie exponat (in casu in decreto impugnato fiebat praeterea remissio [cf. can. 1617] ad colloquia inter Episcopum et recurrentem habita, in quibus Episcopus causam et motiva pro amotione fusius explicavit, quorum colloquiorum processus verbales inter acta causae exstant);
3. Parum refert quisnam divisionem in paroecia provocavisset, sed sufficit factum gravis divisionis, quae non praevidebatur cessatura si parochus maneret.
4. Ius defensionis a parocho non exercetur per auditionem parochorum, ad normam cann. 1742, § 1 et 1745, n. 2, sed tuendum est data facultate cognoscendi causam et motiva pro amotione, inspiciendi acta, respondendi motivis et probationes in contrarium afferendi (in casu parochus amovendus ipse indicare praesumpsit parochos ab Episcopo audiendos).
5. Cum minime constet de actu illegitimo a competenti Curiae Romanae Dicasterio lato vel probato, evidenter Signaturae Apostolicae videndum non est de reparatione damnorum actu illegitimo illatorum (cf. art. 123, § 2, Const. Ap. “Pastor bonus”).
1. Le cause di rimozione indicate nel can. 1741 sono solo esemplificative, mentre il parroco può essere rimosso se il suo «ministero per qualche causa, anche senza sua colpa grave, risulti dannoso o almeno inefficace» (can. 1740), e la grave divisione e perturbazione nella comunità parrocchiale, che non si preveda cessi se lo stesso parroco rimane, è senza dubbio causa per la quale il suo ministero lì risulti dannoso o almeno inefficace (nel caso si obiettava che il can. 1741, n. 1, non riguardava assolutamente la unità della comunità parrocchiale, ma soltanto la comunione con la Chiesa cattolica stessa).
2. Secondo il can. 51 basta che il decreto esponga sommariamente i motivi (nel caso nel decreto impugnato si rimetteva inoltre [cf. can. 1617] ai colloqui intercorsi tra il vescovo e il ricorrente, nei quali il vescovo spiegava diffusamente la causa e i motivi della rimozione, e di questi colloqui negli atti della causa vi sono i verbali).
3. Non interessa chi aveva provocato la divisione in parrocchia, ma basta il fatto della grave divisione, che non sarebbe cessata se il parroco fosse rimasto.
4. Il diritto di difesa non è esercitato dal parroco attraverso la consultazione dei parroci a norma dei cann. 1742, § 1 et 1745, n. 2, ma deve essere tutelato dandogli la facoltà di conoscere la causa e i motivi della rimozione, di esaminare gli atti, di rispondere ai motivi e di apportare prove in contrarie (nel caso il parroco da rimuovere ha presunto di indicare lui stesso i parroci che il vescovo doveva consultare).
5. Dal momento che non consta per nulla di un atto illegittimo dato o approvato da un competente Dicastero della Curia Romana, evidentemente alla Segnatura Apostolica non compete di vedere della riparazione dei danni inferti da atto illegittimo (cf. art. 123, § 2, Cost. Ap. “Pastor bonus”).

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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